La normativa di riferimento che dal 4 dicembre 2011 disciplina il trasporto intracomunitario è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, che, a decorrere da tale data, ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26 marzo 1992. Il citato regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio dei 28 Stati dell’U.E. oltre che nei tre Stati dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
 
Si definiscono trasporti internazionali intracomunitari i servizi di autotrasporto di merci che rientrano nelle descrizioni di seguito riportate:
 
  • gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri dell’Unione Europea diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi ( i cc. dd. Trasporti intracomunitari: ad esempio tra Italia e Francia, Italia e Portogallo o Italia e Grecia);
  • gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con e senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi. In tal caso il nuovo regolamento si applica alla parte del percorso effettuato sul territorio di ogni Stato membro attraversato in transito;
  • gli spostamenti dei veicoli a carico tra Paesi terzi, con transito in uno o più Stati membri ; anche in tal caso in nuovo regolamento si applica alla parte del percorso effettuato sul territorio di ogni Stato membro attraversato in transito;
  • gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti indicati nei punti precedenti. Il nuovo regolamento non si applica invece ai trasporti tra Stati membri e Paesi terzi, per i quali valgono gli accordi bilaterali o la convenzione Cemt.

 
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