Pubblichiamo qui di seguito alcuni contributi di esperti per fornire una prima lettura e una guida pratica alle novità introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), cercando di evidenziare alcuni aspetti legali, contributivi e previdenziali, nonché quelli tecnici necessari a verificare i requisiti per usufruire delle agevolazioni.
 
 

Il legislatore, come già aveva fatto con la l. 190/14 (c.d. Legge di Stabilità 2015), ha di nuovo colto l’occasione, con la l. 208/15 (c.d. Legge di Stabilità 2016), di introdurre modifiche alla normativa che regola il mondo dell’autotrasporto.

Mentre gli interventi apportati con la Legge di Stabilità 2015 interessavano, per lo più, l’assetto della filiera del trasporto, con l’introduzione della responsabilità solidale del committente e la limitazione posta al ricorso alla subvezione, le norme introdotte con la Legge di Stabilità 2016 appaiono mirate a promuovere la competitività delle imprese italiane in ambito internazionale e a rafforzare i controlli sui trasporti internazionali, al fine di arginare il fenomeno del cabotaggio abusivo.

La prima novità è rappresentata dalla decontribuzione per i conducenti che effettuano servizi di trasporto internazionale. Il comma 651, infatti, prevede che, a decorrere dal 01.01.16, per i conducenti che «esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento». L’ambito di applicabilità della norma appare definito chiaramente: deve trattarsi di personale addetto alla guida di mezzi di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate in caso di trasporto merci, oppure, nell’ipotesi di trasporto di passeggeri, di veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. I veicoli in questione devono essere dotati di cronotachigrafo digitale, le cui risultanze potranno essere utilizzate per la dimostrazione del possesso dei requisiti che danno diritto alla decontribuzione, cui si avrà diritto solo una volta superata la soglia di cento giorni spesi dal singolo conducente in servizi di trasporto internazionali. La misura viene prevista «a titolo sperimentale per un periodo di tre anni» e la Legge di Stabilità 2016 stanzia, a tal fine «65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018». Vista la previsione di un tetto alla spesa autorizzata, l’INPS concederà l’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle aziende; l’Ente, inoltre, avrà facoltà di non prendere in considerazione ulteriori domande nell’ipotesi in cui fosse raggiunto il limite di spesa previsto, da valutarsi anche su base pluriennale.

Il secondo intervento si sostanzia nell’inserimento, all’interno della l. 298/74, dell’art. 46 ter (rubricato Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali) che introduce l’obbligo, per chiunque effettui un trasporto internazionale di merci, di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso e, in particolare, al carattere internazionale dello stesso. L’obbligo si pone quale completamento delle procedure di controllo previste dall’art. 46 bis della medesima legge, che sanziona il cabotaggio abusivo e la cui applicazione viene fatta salva dalla norma in commento. Qualora, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non si fosse in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €400 a €1.200, con contestuale fermo amministrativo del veicolo, che sarà restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore (ovvero a persona da essi delegata), solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione o, in caso di mancata esibizione, trascorsi 60 giorni dalla data dell’accertamento. Va precisato che durante il periodo di fermo, il veicolo sarà affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a un soggetto convenzionato con il Ministero dell’Interno e con l’Agenzia del Demanio, con oneri di custodia non irrilevanti dal punto di vista pecuniario.

La norma non prevede particolari oneri di forma circa la documentazione da esibire: la prova del carattere internazionale del trasporto potrà «essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali». Mentre il comma 1 pare punire la mancata esibizione di un documento comunque emesso, il successivo comma 3 sanziona la omessa o irregolare emissione della documentazione di cui sopra con l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.000. Tuttavia, dalla omessa o irregolare emissione dei documenti accompagnatori delle merci previsti dalla normativa internazionale discende l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci sottoposto a controllo, resta applicabile la più grave disciplina di cui all’art. 46 della legge n. 298/74 (che prevede una sanzione da € 2.065 a €12.394 e l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo).

Appare così graduata la responsabilità del vettore da un livello sanzionatorio minimo (mancata esibizione di un documento emesso) a un livello intermedio (esecuzione del trasporto senza emissione della documentazione accompagnatoria o con documentazione compilata in modo irregolare), fermo restando che, laddove il vettore non fosse in grado di provare la regolarità del trasporto (a causa della mancata o irregolare compilazione dei documenti richiesti), si applicherà la sanzione più grave prevista per il trasporto abusivo, nel cui alveo pare verrà sussunto ogni trasporto internazionale di cui non sarà possibile per il vettore dimostrare la regolarità.

L’occasione è propizia per due brevi considerazioni: da un lato, occorre rammentare l’importanza di porre attenzione nella redazione dei documenti accompagnatori delle merci e, ci si permetta, dei contratti di trasporto; dall’altro sarebbe auspicabile un intervento organico del legislatore al fine di rivedere in modo compiuto la legislazione sul trasporto, oggetto di interventi frammentari che, talvolta, rendono difficoltosa la lettura delle norme e l’individuazione del loro ambito di applicazione.

1- Esonero contributivo anno 2016 per nuove assunzioni a tempo indeterminato

La nuova Legge di Stabilità 2016 entrata in vigore il 01/01/2016 all’art. 178, al fine di promuovere forme occupazionali stabili, ha previsto una proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato anche per il 2016.
Lo sgravio per tutto il 2016 potrà essere richiesto per le assunzioni e trasformazioni di contratti di tutti quei lavoratori che nei precedenti 6 mesi non abbiano avuto in essere un contratto a tempo indeterminato e potrà essere fruibile per 24 mesi fino alla copertura massima di euro 3.250 annui, pari al 40% della contribuzione. Sono esclusi da tale previsioni i premi e i contributi dovuti all’Inail. L’esonero in questione non troverà applicazione in caso di apprendistato, lavoro domestico, lavoratori che abbiano già usufruito di altri tipi di agevolazioni e non è cumulabile con altre forme di agevolazioni di esoneri o riduzioni. Sono esclusi anche i lavoratori che abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato con la medesima ditta nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della normativa in questione.

2- Decontribuzione previdenziale trasportatori internazionali

Per il settore dei trasporti, l’art. 651 introduce, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, una decontribuzione previdenziale dei contributi a carico del datore di lavoro pari all’80% in relazione ai conducenti che esercitano, relativamente ai trasporti internazionali, la propria attività con veicoli cui si applica il regolamento CE n. 561/2006 ed equipaggiati con tachigrafi digitali per la durata di almeno 100 giorni annui. Tale esonero è riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico della presentazione della domanda e in base ai fondi stanziati; in caso di insufficienza delle risorse, l’ente non prenderà più in considerazione ulteriori domande.

3- Obbligo di esibizione documentazione trasporto internazionale

L’art. 653 introduce una sanzione amministrativa per chiunque non esibisca agli organi di controllo prove documentali durante il trasporto internazionale. La sanzione, oltre al fermo amministrativo del mezzo interessato, sarà compresa tra un minimo di euro 400 ed un massimo di euro 1.200.

In quanto professionista la cui attività è legata agli aspetti tecnici e organizzativi dell’autotrasporto, la lettura della nuova Legge di Stabilità 2016 mi ha subito fatto notare un aspetto che ritengo positivo e che mi piace sottolineare: se, per chi opera nell’autotrasporto, il cronotachigrafo digitale è normalmente percepito come un oggetto limitante e come una complicazione che comporta un incremento dei costi anche per via degli obblighi che rappresenta, questa volta la nuova Legge attribuisce al cronotachigrafo digitale nuove funzioni che si risolvono in indubbie utilità per gli operatori dell’autotrasporto.

Vediamo brevemente di cosa si tratta: Decontribuzione per i vettori operanti all’estero.

Le aziende italiane che operano nei trasporti internazionali, si trovano a doversi confrontare con concorrenti di altri paesi europei che godono di condizioni fiscali più agevolate. In altre parole l’azienda italiana soffre dei maggiori costi che derivano dalla più gravosa imposizione fiscale e contributiva, trovandosi in posizione di svantaggio concorrenziale o, nella migliore delle ipotesi, a marginare molto meno rispetto ai concorrenti di quei paesi dove l’imposizione sulle aziende è più vantaggiosa per loro.

La Legge di Stabilità 2016 attiva, finalmente, un meccanismo che alleggerisce l’imposizione contributiva a carico delle imprese di trasporto italiane che operano sul mercato estero. Lo scopo, come appare evidente, è quello di accrescere la competitività delle nostre aziende diminuendo i loro costi.

  1. Vantaggio: è uno “sconto” sui contributi pari all’80%.
  2. Obbligo: è la necessità di documentare almeno 100 giorni di attività all’estero per ogni conducente che ha svolto attività su tratte con tappe estere.

E’ qui che il cronotachigrafo digitale interviene per agevolare le aziende che devono soddisfare l’obbligo di documentare l’attività all’estero:

  1. Sarà sufficiente memorizzare nel cronotachigrafo lo stato estero (o gli stati esteri) di transito durante una tratta.
  2. In fase di rendicontazione, le attività memorizzate dal cronotachigrafo elencheranno automaticamente anche le giornate in cui sia stata svolta attività di trasporto all’estero.

Unico accorgimento da tenere presente: qualora se ne riceva richiesta, potrà necessitare accompagnare le registrazioni cronotachigrafiche con prove oggettive dell’effettiva attività estero.

Ciò potrà avvenire accompagnando la rendicontazione con documenti probanti il carico/scarico, attestazioni di transito autostradale, sistemi di localizzazione satellitare certificati, attestazioni di verifiche su strada da parte di organi di controllo, o qualunque altro documento utile a comprovare l’attività all’estero. Su questi aspetti si attendono ancora le precisazioni e i dettagli operativi che l’INPS dovrà emanare quanto prima.

In conclusione …. Cosa fare da subito ?

  1. Tenersi pronti a presentare prima possibile la domanda per accedere all’agevolazione: i fondi sono limitati e ad esaurimento in base all’ordine di presentazione delle richieste
  2. Istruire i conducenti affinché comincino già da subito a registrare il paese di transito durante le tratte estere, archiviando adeguatamente i documenti utili a provarne la veridicità e correttezza.
  3. Seguiremo gli sviluppi di questo utile ed importante provvedimento, per fornire le istruzioni dettagliate su cosa e come fare per usufruire dell’agevolazione.

 
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