Con il contratto di trasporto persone, ai sensi dell’art. 1678 codice civile, il vettore si obbliga a realizzare, dietro il versamento di un corrispettivo, il trasferimento di persone da un luogo ad altro. Si tratta di un contratto bilaterale, stipulato tra vettore e viaggiatore; inquadrabile nella “locatio operis”; fondato su prestazioni corrispettive e di natura, essenzialmente, onerosa; da ultimo, rientrante tra i negozi consensuali in quanto, ai fini della sua conclusione, non si richiede una determinata forma.

In ordine al regime prescrizionale, si richiama la norma dell’art. 2951 codice civile, secondo cui “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termina fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, da giorno di questo…si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679”.

Orbene, dalla natura onerosa del contratto in esame discende il diritto del vettore a vedersi pagare il corrispettivo, salva l’espressa pattuizione della gratuità del trasporto; l’obbligazione principale del vettore consiste, invece, nel trasferire il viaggiatore in condizioni di sicurezza atte a garantire la sua incolumità da possibili pregiudizi; a questa si aggiungono effetti propriamente naturali del negozio, quali il trasporto del bagaglio, nonché possono essere previsti ulteriori prestazioni accessorie definite strumentali (ad es. prenotazione del posto) e funzionali alla corretta esecuzione del contratto di trasporto.
Dal canto suo, il viaggiatore ha diritto ad un esatta esecuzione della obbligazione, dedotta in contratto, poiché, nella ipotesi di inesatto o ritardo adempimento, trovano applicazione le ordinarie norme in tema di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.; l’obbligazione tipica del viaggiatore si rinviene, invece, nel pagamento del prezzo del trasporto, che viene effettuato, di regola, prima dello stesso (con riferimento al suo ammontare, se non viene predeterminato dalle parti, si farà richiamo alle tariffe ed agli usi vigenti o, in loro assenza, ad una pronuncia del giudice).

Sotto il profilo della forma, la conclusione del contratto di trasporto non richiede particolari formalità, anche se è da precisare che, in molti casi, la stessa si concretizza con l’emissione di un biglietto di viaggio, il quale costituisce titolo di legittimazione del viaggiatore ad essere trasportato in un dato luogo dal vettore; va precisato che la prova del contratto di trasporto marittimo ed aereo deve essere resa, invece, ad probationem, necessariamente per iscritto.

In tema di responsabilità per sinistri, operano, invece, le norme di cui all’art. 1681 c.c. secondo cui “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050,2951]. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [414, 415 c. nav.]”.
 
In caso di responsabilità per inesatto o ritardato adempimento della obbligazione, o meglio della prestazione, dedotta nel contratto di trasporto, opereranno le norme generali in tema di inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e seguenti c.c. con la conseguenza che il vettore sarà riconosciuto responsabile se non prova che l’inadempimento  o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.

Ancora, nella ipotesi di sinistri riguardanti la persona del viaggiatore, tale responsabilità sorge nei casi in cui il vettore non faccia arrivare incolume il viaggiatore a destinazione; a tal proposito, la dottrina ha evidenziato che la formulazione dell’art. 1681 c.c. preveda una enunciazione più rigorosa di quella prevista dal citato art. 1218 c.c., richiedendosi al vettore, la prova liberatoria afferente l’attuazione di tutte le misure idonee in concreto ad evitare il danno.

Si precisa che, sempre in caso di sinistri stradali, il viaggiatore, a rafforzamento della tutela della sua posizione giuridica, possa procedere con il cumulo dell’azione contrattuale ex art. 1681 c.c. con quella extracontrattuale ex artt. 2043 e 2054 c.c.

Il Legislatore, all’ultimo comma dell’art. 1681 c.c., nel prevedere che “le norme di questo articolo si osservano nei contratti di trasporto gratuito”, riconosce, da ultimo, l’operatività della gratuità del trasporto; al riguardo, è stato precisato in dottrina che la suddetta forma si distingue da quello amichevole o di cortesia: soltanto nella prima tipologia si rinviene un rapporto negoziale supportato da un interesse economico alla prestazione ex art. 1174 c.c., con la conseguenza che la responsabilità del vettore ha matrice contrattuale; nella seconda tipologia, invece, la quale non è eseguita in forza di una obbligazione bensì a titolo di liberalità, amicizia o cortesia, nella ipotesi di responsabilità del vettore opereranno le norme di cui alla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Tanto detto in ordine ai concetti ed ai principi fondanti la tematica del trasporto persone, vanno menzionate, senza che ciò rappresenti carattere di esaustività, le sotto indicate norme che disciplinano i vari rapporti che possono intercorrere tra vettore e viaggiatore, con riferimento al mezzo che viene utilizzato per il trasporto.
 
Allegati
Descrizione Download
Codice della Strada
Art. 82 “Destinazione ed uso dei veicoli” – art. 85 “Servizio di noleggio con conducente per trasporto persone” – art. 87 “Servizio di linea per trasporto persone”
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Codice Civile
Art. 1678 c.c. “Nozione” – art. 1679 c.c. “Pubblici servizi di linea” – art. 1680 c.c. “Limiti di applicabilità delle norme” – art. 1681 c.c. “Responsabilità del vettore” – art. 1682 c.c. “Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi”
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Codice delle Assicurazioni Private
Art. 122 “Veicoli a motore” – art. 141 “Risarcimento del terzo trasportato” – art. 149 “Procedura di risarcimento diretto”
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Legge Quadro n. 21 del 15 gennaio 1992
Relativa al trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
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Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009
Relativo alle misure urgenti dei settori industriali in crisi, convertito con Legge n. 33 del 9 aprile 2009
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Legge n. 218 del 11 agosto 2003
Afferente il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
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Regolamento UE n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011
Relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 84 del 2015
Stabilisce criteri e modalità per la designazione delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta
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Decreto Legislativo n. 169 del 4 novembre 2014
Concernente la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004
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Decreto Legislativo n. 285 del 21 novembre 2005
Relativo al riordino dei servizi automobilistici  interregionali di competenza statale
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Codice della Navigazione
Artt. 396 – 418 nonché 941 – 949 ter c.n.
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Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
Per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale
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Regolamento CE n 261 del 11 febbraio 2004
Istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
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Regolamento CE n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007
Relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009
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Decreto Legislativo n. 70 del 17 aprile 2014
Afferente alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
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