La definizione che il nostro Ordinamento giuridico dà dell’autotrasporto per conto terzi si ricava dalla lettura sistematica di alcune disposizioni normative.
La prima di esse è quella dettata dall’art. 40 L. n. 298/74 che stabilisce: “È trasporto di cose per conto di terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”.
Un’altra disposizione normativa molto importante è il D.L.vo. n. 395 del 22.12.2000, che ha dato attuazione alla Direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione Europea.
L’art. 2, lettera a) del dD.L.vo 28 novembre 2011 n. 286 definisce l’attività d’autotrasporto per conto terzi come: “la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo”.
L’art. 2 lettera b) del decreto sopra citato definisce poi la figura dell’autotrasportatore come: “l' impresa d’autotrasporto iscritta all’ Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada”.
Per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi è necessario rispondere a dei requisiti, quali:
- Possesso di almeno un mezzo a titolo di proprietà;
- Iscrizione all’Albo Autotrasporto della Provincia ove ha sede legale l’impresa con dimostrazione di rispondere ai requisiti, secondo quanto prescritto dal D.L.vo 395/2000;
- Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) presso la Motorizzazione civile con dimostrazione del requisito dello stabilimento;
- Accesso al mercato;
- il soggetto in questione deve essere gestore dei trasporti con il compito di dirigere l’attività d’impresa di autotrasporto.
I PRESUPPOSTI PER ISCRIVERSI ALL' ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Al fine di effettuare l’iscrizione all’Albo del proprio settore, l’impresa che intende esercitare l’attività di autotrasporto per conto terzi con veicoli di MASSA SUPERIORE alle 1,5 TON deve dimostrare di avere i 3 requisiti, quali:
- ONORABILITA’;
- CAPACITA’ PROFESSIONALE;
- CAPACITA’ FINANZIARIA.
Le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 ton devono soddisfare il solo requisito dell’onorabilità.