Il requisito della capacità finanziaria viene soddisfatto dall’impresa di autotrasporto, di qualunque forma giuridica, che dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riservare i seguenti capitali:
 
  • € 9000 per il primo veicolo in disponibilità;
  • € 5000 per ogni veicolo supplementare.
 
Per i consorzi e le cooperative, anche se intestatari di veicoli, il requisito di capacità finanziaria è soddisfatto attraverso la dimostrazione da parte di ciascun soggetto associato.
 
Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato alternativamente attraverso:
 
  • una Certificazione dei conti aziendali da parte di un revisore dei conti o di un altro soggetto debitamente riconosciuto. Tale certificazione per le società di capitali può essere rilasciata da un revisore, un collegio di revisori o da una società di revisione. Per le imprese individuali e per le società di persone la certificazione può essere effettuata da un commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili o da un CAF di imprese autorizzato;
  • una garanzia bancaria o assicurativa comprendente l’assicurazione professionale (validità di un anno), rilasciate da una o più banche, organismi finanziari abilitati, compagnie assicurative, le quali hanno la facoltà di rilasciare delle fideiussioni in saldo dell’impresa per gli importi richiesti;
  • l’assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione per le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportare su strada(dal 1° gennaio 2015).

 
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