La disciplina del contratto di trasporto di cose si rinviene in diversi testi normativi a seconda:
– del mezzo impiegato;
– dell’ambiente in cui esso si svolge;
– dell’essere o meno circoscritto ai confini nazionali.
Nell’ordinamento italiano, oltre alla disciplina generale del contratto contenuta nel Codice Civile (artt.1678-1792) è presente la normativa dettata:
- Dal Codice di navigazione per il trasporto marittimo ed aereo di merci;
- Dal r.d.l. 1940 25.1.1940 n.9, convertito nella legge 13.5.1940 n.674 e successive modificazioni ed integrazioni per il trasporto ferroviario di merci;
- Dalle leggi speciali (Legge 298/974, D.Lgs 286/05 e D.L. 112/2008) per il trasporto di merci su strada.
L’art. 1678 del Codice Civile recita: “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”.
Negli anni abbiamo assistito ad una progressiva inadeguatezza della disciplina generale dettata dal Codice Civile ad adattarsi ai progressi tecnologici ed organizzativi del trasporto commerciale su strada. L’accresciuta specializzazione ed l’evoluzione dei sistemi di trasporto hanno imposto agli operatori del settore, negli ultimi anni, una sempre più marcata professionalizzazione.
Con la L.298/1974 si fissa per la prima volta la necessità di un collegamento funzionale tra la disciplina dell’autotrasporto di merci per conto terzi e la nozione d’impresa.
Il contratto d’autotrasporto di merci per conto di terzi ha ormai assunto una connotazione tale da farlo configurare come autonomo, caratterizzato da principi propri quali:
- l’onestà, intesa come necessaria pattuizione di un corrispettivo;
- la natura commerciale, in quanto funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa sia del vettore, sia del committente;
- la responsabilità per rischio d’impresa;
- la preferenza accordata alla forma scritta, incentivata con sensibili vantaggi in favore di chi decide di concludere i contratti in tale forma.
La disciplina generale del contratto di tasporto contenuta nel Codice Civile non prevede l’obbligo della forma scritta per la valida conclusione dell’accordo.
Il contratto di trasporto si perfeziona con il semplice consenso prestato da ciascuna parte alla realizzazione dell’affare.
Cosa diversa è la facoltà (e non l’obbligo) di cui dispongno le parti del contratto di trasporto di documentare l’avvenuta conclusione del contratto in speciali documenti cartacei aventi la funzione di prova della conclusione dell’affare e/o di titolo rappresentativo della merce viaggiante.
L’art. 6 del Decreto legislativo 286/05 ha stabilito gli elementi essenziali che devono essere presenti nel contratto di trasporto perché possa essere definito in forma scritta.
Gli elementi obbligatori sono i seguenti:
- nome e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all’Albo dell’autotrasporto;
- tipologia e quantità della merce trasportata, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto;
- corrispettivo del servizio e modalità di pagamento;
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna al destinatario;
- definizione dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata;
- è previsto, inoltre, l’obbligo di enunciare data certa ai contratti di trasporto merci stipulati in forma scritta.
In mancanza anche di un solo elemento essenziale il contratto stipulato viene considerato non in forma scritta.