I soggetti che operano nel settore dell’autotrasporto sono definiti dal D.LGS 286/2006, in particolare l’articolo 2 delinea i soggetti che partecipano al trasporto commerciale su strada come segue:
 
  • Vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio di stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto merci su strada;
  • Committente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome nella quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.
  • Caricatore: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
 
Le definizioni sopra enunciate sono state oggetto di ampliamento all’articolo 3-bis della legge di stabilità del 2015. Tale norma definisce:
 
  • Vettore: “Anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce (art.1 comma 247 lettera a, n.1, l. n. 190 cit.).
  • Committente: “anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all‘affidamento del trasporto” (art. 1, comma 247, lettera a, n.2, l. n.190, cit.)
  • Sub-Vettore: “l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n.1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di un altro vettore” (art. 1, comma 247, lettera a, n.3, l.n. 190, cit).
Il D.LGS. 286/05 ha individuato due soggetti precedentemente non menzionati in alcun testo normativo: il caricatore ed il proprietario della merce.
 
Il caricatore è il soggetto che interviene nella fase esecutiva del trasporto stradale e provvede alla sistemazione del carico all’interno dell’automezzo del vettore. Il caricatore è generalmente legato al vettore da un rapporto di natura contrattuale che lo legittima ad intervenire in tale veste (ad es. Mediante un contratto d’appalto). Agendo quale ausiliario del vettore, ogni eventuale mancanza da parte del caricatore che si ripercuota negativamente sul trasporto, sarà addebitabile al vettore medesimo, in virtù dellenorme generali in tema d’inadempimento (art.1228 c.c.).
 
Il proprietario della merce è rappresentato da un’impresa o da un ente pubblico, questo soggetto detiene la proprietà delle merci oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

 
Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno accetti il servizio e gli stessi cookie. - Privacy Policy