La stipula di un contratto di autotrasporto, come la stipula di un qualsiasi altro contratto, è fonte di diritti e di doveri per le parti contraenti.
 
diritti previsti dal Codice Civile a favore del Vettore sono:
 
  1. diritto al corrispettivo (c.d. Porto) per la prestazione eseguita;
  2. il diritto di chiedere al committente il rilascio di una lettera di vettura;
  3. il diritto di ottenere dal committente le istruzioni ed i documenti necessari per il trasporto;
  4. Il diritto al rimborso delle spese in caso d’impedimento o notevole ritardo della prestazione dovuto a causa a lui non imputabile;
  5. il diritto di depositare la merce a spese del committente (o di venderla ove rapidamente deteriorabile) qualora le circostanze non rendano possibile la richiesta d’istruzioni al mittente o la loro materiale attuazione. Un analogo diritto di depositare la merce trasportata e di venderla ove rapidamente deteriorabile, qualora sorga controversia tra più destinatari della stessa o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritardi di ricevere le cose trasportate;
  6. Il diritto di riscuotere i propri crediti o gli assegni di ciò che gravata la cosa.
 
Secondo quanto regolamentato all’interno del Codice Civile il vettore ha obbligo di:
 
  1. eseguire il trasporto alle condizioni e nei termini pattuiti in contratto, o in mancanza nei termini dettati dagli usi o dalle consuetudini;
  2. prendere in carico dal committente delle merci da trasportare e successivamente è tenuto a mettere a disposizione le medesime al destinatario;
  3. custodire i beni per tutta la durata del trasporto e salvaguardare l’integrità dei medesimi;
  4. rilasciare al committente un duplicato della lettera vettura o di una ricevuta di carico, ove quest’ultimo ne abbia fatto espressa richiesta;
  5. di effettuare una richiesta immediata d’istruzione al mittente, allorché l’inizio o la continuazione del trasporto siano impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore stesso, oppure quando il destinatario sia irreperibile o si rifiuti o ritardi a chiedere la consegna delle merci trasportate;
  6. informare prontamente il mittente dell’avvenuto deposito della merce trasportata o, in caso di prodotti deperibili ed ove è ammesso, della compiuta vendita per incanto;
  7. esibire al destinatario l’eventuale lettera di vettura rilasciata dal mittente;
  8. esigere dal destinatario, a pena di responsabilità, il pagamento degli assegni da cui eventualmente risulta gravata la cosa trasportata.

 
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