Il regolamento (CE) n. 1072/2009, prevede che le imprese vettoriali comunitarie abilitate sono autorizzate ad eseguire con lo stesso veicolo fino a tre trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale (con carico di merce) all’interno di un altro Stato membro dopo aver consegnato in quel territorio le merci trasportate in esecuzione di un trasporto internazionale (viaggio a carico); l’ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio dello Stato ospitante, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall’ultimo scarico relativo altrasporto internazionale in entrata.
 
In alternativa è stabilito che possa essere effettuata un’unica operazione entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro ospitante, ferma la possibilità di effettuare altre due operazioni in diversi Stati membri, il tutto sempre nell’arco temporale massimo di sette giorni dall’ultimo scarico relativo al trasporto internazionale.
 
 
LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' DEL CABOTAGGIO
 
I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al Regolamento 1072/2009, solo se il vettore può produrre prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata. La documentazione di prova deve, quindi, essere tenuta a bordo.
 
Per ognuna delle operazioni effettuate, debbono essere esibite le prove recanti i dati seguenti:
  • il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
  • il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
  • il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
  • il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
  • la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli,
  • i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
  • la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
  • il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
 
 
REGIME SANZIONATORIO
 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica il nuovo art. 46- bis introdotto con la Legge n. 120/2010. Questa norma sanziona le violazioni alla normativa comunitaria sul cabotaggio con il pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché con la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. E’, altresì, imposto al trasgressore il pagamento immediato della multa nella mani degli organi accertatori, secondo quanto previsto dall’art. 207 del Codice della Strada.
 
 
CABOTAGGIO ED OSSERVANZA DELLA NORMATIVA NAZIONALE DEL PAESE OSPITANTE
 
L’art. 9 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1072/2009, nel quale viene precisato che l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
  • le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
  • i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
  • le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, deperibili e animali vivi;
  • i tempi di guida e i periodi di riposo;
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

 
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