L’art.5 del regolamento CE n.1072/2009 impone ai conducenti che non siano cittadini di uno Stato membro l’obbligo di possesso dell’attestato del conducente.
 
L’attestato del conducente è un documento nominativo che deve essere posseduto esclusivamente dai cittadini extracomunitari che guidano veicoli per il trasporto internazionale di merci su strada. L’attestato del conducente serve a certificare che il conducente che effettua il trasporto sia assunto nello Stato di stabilimento del trasportatore, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, nel caso, contrattuali in materia di condizioni di lavoro e formazione professionale.
 
L’attestato del conducente è rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente nelle seguenti ipotesi di trasporto internazionale eseguito da cittadino extracomunitario:
 
  • quando lo stesso trasportatore conduce il veicolo, in quanto titolare di impresa individuale ovvero amministratore di società;
  • quando il conducente è lavoratore subordinato del trasportatore;
  • quando il conducente è alternativamente socio della società di persone del trasportatore, collaboratore familiare del trasportatore, associato in partecipazione del trasportatore, socio lavoratore della cooperativa del trasportatore;
  • quando la società di fornitura di lavoro temporaneo che, in esecuzione del relativo contratto, mette il conducente a disposizione del trasportatore.
 
 
L’attestato del conducente è di proprietà del soggetto che ne fa richiesta, cioè dell’Azienda, ed è redatto in triplice esemplare:
 
  • una copia rimane presso la sede legale dell’Impresa, ovvero presso la sede operativa dell’Impresa alla quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato. Nell’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, l’attestato del conducente rimane presso la sede operativa dell’Impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta;
  • una copia viene consegnata, da parte del datore di lavoro, al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso;
  • Infine la terza copia rimane presso la Direzione Provinciale del Lavoro che ha rilasciato l’attestato.
 
 
Durante il viaggio, il conducente deve avere a bordo dell’autoveicolo l’attestato del conducente in originale in suo possesso, mentre l’esemplare dell’Azienda deve essere custodita presso la sede dell’Impresa.
 
Per effettuare la richiesta dell’attestato del conducente il titolare dell’impresa di autotrasporto, o il suo legale rappresentante dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
 
  • licenza comunitaria al trasporto internazionale di merci su strada di cui al regolamento (CEE) n 881/92;
  • permesso di soggiorno del conducente. Se presentato in copia, dovrà essere esibito in originale all’ufficio competente entro trenta giorni dal rilascio dell’attestato.
 
 
Nelle ipotesi relative a rapporti di lavoro subordinato tra conducente e trasportatore il datore di lavoro dovrà presentare, oltre a quanto appena elencato, la seguente documentazione:
 
  • lettera d’assunzione;
  • copia timbrata della comunicazione d’assunzione al competente Centro per l’impiego (modello C/Ass);
  • libro matricola o documento equipollente;
  • busta paga attestante l’ultima retribuzione maturata;
  • ultimi due modelli DM 10/2 e relativi versamenti.
 
 
Nelle ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo la ditta utilizzatrice dovrà presentare il relativo contratto di fornitura.
 
Per quanto attiene ai rapporti di natura non subordinata, il richiedente dovrà fornire ogni documentazione volta ad attestare che il conducente possieda rispettivamente la qualità di titolare di Impresa individuale, amministratore di società, socio della società di persone del trasportatore, collaboratore familiare del trasportatore, associato in partecipazione alla società del trasportatore, socio lavoratore della cooperativa del trasportatore.
 
L’attestato del conducente è valido fino a che sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del rilascio.
 
Il richiedente dell’attestato del conducente, cioè l’Azienda, è tenuto all’immediata restituzione alla Direzione Provinciale del Lavoro dei due esemplari di attestato in suo possesso:
 
  • in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro);
  • alla scadenza del periodo di validità.

 
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