By: AVV. ROBERTO SPOSATO
07/03/2021
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La Corte di Cassazione, Sez. Vi, 6 ottobre 2020, n. 21513, nel decidere una controversia relativa ad un sinistro stradale, ha decretato un importante principio di diritto riguardo alla c.d. presunzione di colpa in caso di tamponamento tra veicoli, affermando che “è superata ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.
 
 

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