By: AVV. ROBERTO SPOSATO
26/04/2020
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Una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 ottobre 2019, n. 25689, con specifico riferimento alla potenziale responsabilità del datore di lavoro nei casi di infortunio del lavoratore in itinere, ha statuito che “nell’ipotesi in cui il dipendente, autorizzato all’uso del veicolo di sua proprietà, incorra in un infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere messo in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione”.
Con la predetta decisione, la Suprema Corte individua, specificamente, i casi in cui il datore di lavoro risponde delle conseguenze negative derivanti al prestatore da un infortunio in itinere, con particolare riferimento alle ipotesi ove la guida del proprio veicolo sia collegata alle modalità di esecuzione della prestazione.
Sotto questo profilo, assume fondamentale rilevanza l’art. 2087 codice civile, il quale impone all’imprenditore, nel porre in essere la proprietà attività di impresa, l’adozione di accorgimenti che – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – sono necessari ed indispensabili a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
 

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