By: AVV. ROBERTO SPOSATO
05/06/2019
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La Suprema Corte, Sezione Prima, con la decisione n. 29459 del 15 novembre 2018, è intervenuta in merito alla questione della possibile opponibilità – nei riguardi del venditore fallito – dell’acquisto, da parte di un terzo, di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico.
In particolare, la Cassazione, sulla scorta dell’art. 45 Legge Fallimentare (il quale dispone che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori), ha espressamente decretato che “…non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l’atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione di fallimento”.
Pertanto, in tali casi, non è sufficiente la sola presentazione della richiesta di trascrizione, ma è necessaria – ai fini del regolare assolvimento delle formalità previste dalla legge – l’effettiva trascrizione al P.R.A. del negozio di compravendita prima della declaratoria di fallimento.
Sulla stessa “lunghezza d’onda”, si pone altra pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “qualora il creditore, munito di privilegio su autoveicolo, secondo la disciplina del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, ne ottenga il sequestro, e poi se ne renda aggiudicatario in sede di vendita all'asta, l'opponibilità di tale acquisto nei confronti del fallimento del debitore postula che l'atto di aggiudicazione sia trascritto nel pubblico registro automobilistico prima della data di dichiarazione di detto fallimento, in quanto trova applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare, non derogato dalla citata normativa speciale” (Corte di Cassazione, Sez. I, 17 luglio 1991, n. 7954).

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