Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 ottobre 2020, resa nella causa C-321/19, ha decretato che il pedaggio applicato in territorio tedesco ai mezzi di trasporto per i veicoli pesanti viola la normativa comunitaria in quanto i costi connessi alla polizia stradale non possono essere computati per calcolare i pedaggi per l’uso della rete stradale.
Nello specifico, la sentenza pronunciata dall’Organo giurisdizionale comunitario afferma che la direttiva impartisce, come evidenziato nel comunicato stampa n. 133/20 che si allega, “…agli Stati membri che introducono o mantengono pedaggi sulla rete stradale transeuropea un obbligo preciso e incondizionato di determinare i livelli tali pedaggi tenendo conto unicamente dei costi di infrastruttura, ossia i costi di costruzione, di esercizio, di manutenzione e di sviluppo della rete di infrastruttura di cui trattasi”, con la conseguenza che i costi attinenti alla polizia stradale non possono essere contemplati nei pedaggi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, in relazione al periodo 2017 – 2020, hanno diritto al rimborso, nella misura sino al 6%, della quota di pedaggio corrisposta.
A tal proposito, sarà necessaria apposita richiesta di rimborso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CENTRO STUDI EUROPEO AUTOTRASPORTO inviando una email a info@cseautotrasporto.it.
In allegato il comunicato stampa n. 133/20 pubblicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.