Con la pronuncia n. 6013 delibata in data 25 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha fatto il punto in ordine alla consistenza del materiale probatorio necessario per l’accertamento, ed il successivo riconoscimento in capo al conducente/prestatore, del lavoro straordinario.
In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno statuito, facendo seguito alle decisioni n. 9006 del 2002 e n. 10366 del 2014, che “l’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafici, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 c.c. (secondo cui “le riproduzioni fotografiche, fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”), occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo”.
Si richiede, pertanto, al lavoratore ricorrente di produrre, nel corso del giudizio, elementi probatori e/o evenienze, gravi – precisi – concordanti, sulla base delle disposizioni di cui agli art. 2697 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c., volti a dimostrare la straordinarietà della attività lavorativa prestata, con conseguente maturazione delle prestazioni retributive spettanti in virtù del CCNL di riferimento.
La Suprema Corte ha concluso, sul punto, evidenziando come, in tema di procedimento civile, sia riservato “al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee (ad esempio prove documentali, testimoniali o consulenza tecnica d’ufficio) alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 13054 del 2014)”.