Nel 2026 le targhe prova restano uno strumento di lavoro per officine, concessionarie, carrozzerie, costruttori e imprese che movimentano veicoli. Non sono una targa sostitutiva e non trasformano un trasferimento ordinario in una prova tecnica. Il controllo su strada parte dalla stessa domanda: perché quel mezzo sta circolando e chi è presente a bordo?
I cambiamenti introdotti dal Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, si inseriscono nel percorso già tracciato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229 e dalle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Circolare MIT prot. n. 6859 del 9 giugno 2025 chiarisce diversi aspetti operativi che imprese e addetti devono mettere in procedura interna.
- La circolazione di prova riguarda veicoli non immatricolati e veicoli già immatricolati, ma solo per attività ammesse dalla legge targhe prova.
- La presenza a bordo del titolare, del preposto, del dipendente o del collaboratore delegato deve essere documentabile.
- Un veicolo con revisione scaduta può muoversi in prova soltanto quando lo spostamento serve davvero a prova, controllo, allestimento o vendita.
- Il limite di 100 chilometri riguarda soltanto specifiche imprese che trasferiscono veicoli non immatricolati verso o da aree di stoccaggio.
- Le autorizzazioni hanno validità annuale e le procedure amministrative sono gestite in via digitale dalla Motorizzazione.
Normativa targhe prova e fonti da controllare prima di usare il veicolo
La normativa targhe prova non si legge partendo dalla targa fisica. Si parte dall’attività dell’impresa e dalla ragione concreta dello spostamento. Il riferimento storico resta il DPR 24 novembre 2001, n. 474, modificato dal DPR n. 229 del 21 dicembre 2023.
Il quadro è stato precisato dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 maggio 2024, prot. n. 12666. Nel 2025 il legislatore è intervenuto di nuovo con il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, poi convertito nella Legge n. 105 del 18 luglio 2025. Per l’applicazione pratica va tenuta a disposizione anche la Circolare MIT prot. 6859 del 9 giugno 2025.
Questo insieme di testi ha un obiettivo chiaro. La targa prova deve rimanere collegata a prove tecniche, costruttive o sperimentali, dimostrazioni commerciali, allestimenti, navettamenti e movimentazioni autorizzate. Non può diventare una scorciatoia per far circolare ogni giorno un veicolo privo dei requisiti ordinari.
Le categorie di veicoli ammesse dalla legge targhe prova
La disciplina distingue due gruppi. Nel primo rientrano i veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati e i prototipi che non hanno ancora ottenuto l’omologazione. Nel secondo rientrano i veicoli già immatricolati in Italia, in un Paese dell’Unione europea o in un Paese extra-UE, purché nazionalizzati in Italia e muniti dei documenti di circolazione previsti.
La distinzione conta perché per anni si è discusso soprattutto dei mezzi già targati. La sentenza della Corte di cassazione n. 17665 del 25 agosto 2020 aveva dato una lettura restrittiva, collegando l’uso della targa di prova ai veicoli non immatricolati e creando incertezza anche sul piano assicurativo. I successivi interventi normativi e amministrativi hanno chiarito la possibilità di usare l’autorizzazione anche su mezzi già immatricolati, nei limiti stabiliti.
| Veicolo | Circolazione con autorizzazione di prova | Condizione operativa | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Nuovo non immatricolato | Ammessa | Prova, dimostrazione, allestimento, trasferimento ammesso | DPR 474/2001 e DPR 229/2023 |
| Prototipo non omologato | Ammessa | Prova tecnica, sperimentale o costruttiva | Circolare MIT 2 maggio 2024 |
| Veicolo già immatricolato | Ammessa | Finalità reale di prova, vendita o allestimento | Circolare MIT 2 maggio 2024 |
| Veicolo radiato per esportazione | Non ammessa con targa prova | Serve foglio di via per porto o confine | Art. 99 Codice della strada |
Il caso che si incontra spesso in officina riguarda un autocarro usato appena acquisito, con difetto al sistema frenante o con allestimento da verificare. Un breve percorso per collaudare l’intervento può rientrare nell’uso targhe prova. Un viaggio per consegnare merce al cliente, invece, non diventa lecito perché il mezzo ha una targa prova appesa dietro.
La distinzione protegge anche l’impresa. Se la motivazione è scritta sul foglio di servizio, coerente con l’attività aziendale e verificabile dal lavoro svolto, il controllo ha una base documentale. Se manca questa coerenza, il mezzo appare come un veicolo in normale esercizio senza le condizioni richieste.

Uso targhe prova su veicoli immatricolati e revisione scaduta
Il punto più delicato della guida completa riguarda i veicoli già immatricolati. La circolare MIT del 2 maggio 2024 ha confermato che possono circolare in prova, ma non per qualsiasi motivo. La finalità deve essere collegata alla prova tecnica, alla costruzione, alla vendita, all’allestimento o a una movimentazione prevista dalla disciplina.
Il mezzo può essere immatricolato in Italia o provenire dall’estero ed essere stato nazionalizzato. La disponibilità dei documenti di circolazione resta necessaria. La targa prova non cancella l’identità amministrativa del veicolo e non autorizza la rimozione delle targhe ordinarie.
Quando la revisione non blocca il tragitto di prova
Per i veicoli immatricolati, la circolazione di prova può avvenire in deroga agli obblighi di revisione dell’articolo 80 del Codice della strada. La deroga non è generale. Serve a consentire proprio quella prova che porta il mezzo verso la verifica tecnica, la riparazione, la dimostrazione o il controllo necessario.
La disciplina richiamata dalla circolare ammette il percorso anche quando la revisione è scaduta. Lo consente inoltre quando il veicolo è stato sospeso dalla circolazione dopo l’accertamento degli organi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 80, comma 14, del Codice della strada. Rientrano nei casi anche l’esito revisione “ripetere” e la pendenza di un provvedimento di revisione singola.
La parola decisiva è sempre “prova”. Un veicolo con revisione scaduta può uscire dall’officina per verificare un difetto risolto, raggiungere una sede tecnica o svolgere il percorso dimostrativo collegato alla vendita. Non può essere utilizzato per una consegna ordinaria, per il trasporto di materiali dell’impresa o per far fronte a un mezzo aziendale indisponibile.
Nei controlli targhe prova, il personale su strada verifica spesso la posizione della targa, i documenti dell’autorizzazione, l’identità del conducente e la ragione della circolazione. Un ordine di lavoro, una scheda di accettazione, un appuntamento di revisione o la documentazione di una dimostrazione commerciale possono spiegare il tragitto. Non sostituiscono la norma, ma rendono verificabile ciò che l’impresa dichiara.
Il limite dei 100 chilometri non riguarda tutti
Tra i punti chiave più fraintesi c’è la distanza massima di 100 chilometri. La circolare del 2 maggio 2024 la riferisce alle imprese autorizzate al trasferimento su strada di veicoli non immatricolati da o verso aree di stoccaggio. Non è un tetto automatico applicabile a ogni officina, concessionaria, carrozzeria o costruttore.
La lettura corretta evita due errori opposti. Il primo consiste nel fermare una prova reale solo perché supera cento chilometri, quando il soggetto autorizzato e la finalità seguono un’altra disciplina. Il secondo consiste nell’usare quella distanza come patente per ogni trasferimento, anche quando l’impresa opera proprio nel settore dello stoccaggio e deve rispettare il limite.
I veicoli radiati per esportazione seguono una strada diversa. Per raggiungere il porto, il luogo di partenza o il valico di confine devono avere il foglio di via previsto dall’articolo 99 del Codice della strada. L’autorizzazione alla circolazione di prova non sostituisce quel documento.
Per un’impresa di trasporto questa regola ha un effetto pratico immediato. Un trattore stradale fermo per revisione o riparazione non deve essere reinserito nel servizio di linea con la targa prova. La pianificazione del parco mezzi deve prevedere un veicolo sostitutivo regolare, anche se questo comporta un costo aggiuntivo di fermo o noleggio.
Requisiti targhe prova per titolare, delegato e persone a bordo
I requisiti targhe prova non riguardano soltanto l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione. Riguardano anche la persona che usa materialmente il veicolo. Dal 2025 le regole sulla presenza a bordo sono più nette, perché la targa deve essere utilizzata sotto il controllo effettivo del titolare o di un soggetto collegato all’impresa.
Il rappresentante legale dell’impresa titolare può essere presente personalmente. Può esserci anche il preposto. Quando nessuno dei due sale sul veicolo, deve entrare in gioco una delega corretta e un rapporto professionale che rientri tra quelli ammessi dalla disciplina.
Dipendenti e collaboratori che possono condurre o accompagnare la prova
La delega può essere rilasciata a un dipendente dell’impresa titolare. Può essere rilasciata anche a un collaboratore con contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi. In entrambi i casi la delega deve provenire dal rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione.
La normativa ammette inoltre il dipendente di una società controllata o collegata, purché esista un legame funzionale con l’impresa titolare e sia presente la delega. Non basta che due società abbiano rapporti commerciali o utilizzino gli stessi locali. Il collegamento deve essere reale, documentabile e coerente con l’organizzazione aziendale.
La delega deve identificare chi la rilascia, chi la riceve e l’autorizzazione interessata. Deve risultare il rapporto con l’impresa. In un controllo è prudente avere a bordo la copia della delega e un documento che dimostri la qualifica del dipendente o del collaboratore, oltre ai documenti relativi al veicolo e all’autorizzazione.
- Il rappresentante legale può utilizzare direttamente l’autorizzazione alla circolazione di prova.
- Il preposto può essere presente secondo l’organizzazione dichiarata dall’impresa.
- Il dipendente dell’impresa può operare se munito di delega del rappresentante legale.
- Il collaboratore deve avere un contratto di agenzia di almeno dodici mesi e una delega formale.
- Il dipendente di società controllata o collegata deve avere delega e collegamento funzionale dimostrabile.
Passeggeri ammessi durante le prove tecniche e commerciali
La persona autorizzata non è necessariamente l’unica a bordo. Se il test ha finalità tecnica, possono salire gli addetti alle operazioni di prova. Pensate a un tecnico dell’allestitore che deve verificare un impianto idraulico, una presa di forza, una sponda montacarichi o un sistema telematico installato sul mezzo.
Quando il veicolo circola per una dimostrazione commerciale, possono essere presenti gli eventuali acquirenti. La loro presenza deve restare collegata alla prova e non trasformare il viaggio in trasporto privato o aziendale. Il criterio è semplice da spiegare durante un controllo: chi è a bordo deve avere una funzione riconoscibile rispetto alla prova o alla vendita.
Questa impostazione è utile anche alle aziende che aggiornano il parco. Chi valuta un mezzo industriale usato deve distinguere il test drive dal trasferimento operativo. I dati sul mercato dei veicoli industriali usati nel 2024 mostrano quanto il canale dell’usato pesi nelle scelte delle flotte, ma l’acquisto non elimina gli obblighi di circolazione e documentazione.
In una procedura interna ben fatta, l’ufficio consegna chiavi, autorizzazione, delega e foglio con la causale prima dell’uscita. Il conducente controlla che l’itinerario sia compatibile con quella causale. Questa verifica richiede pochi minuti e vale più di molte spiegazioni date dopo un verbale.
Registrazione targhe prova, numero di autorizzazioni e rinnovi digitali
La registrazione targhe prova è diventata un passaggio centrale nella gestione aziendale. Il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni sono gestiti attraverso i servizi della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese. La tendenza è la completa tracciabilità digitale delle procedure amministrative.
Ogni autorizzazione dura un anno. Non va confusa con una targa di proprietà dell’azienda utilizzabile senza limiti temporali. Alla scadenza si apre il tema del rinnovo e della verifica dei requisiti, compreso il numero massimo di autorizzazioni riconoscibili al titolare.
Il numero di targhe disponibili deve seguire la struttura reale
Il sistema non consente una crescita illimitata delle autorizzazioni. Il numero rilasciabile tiene conto del personale dipendente e dei collaboratori impiegati nell’attività. La ratio è concreta: se un’impresa ha una struttura ridotta, non può gestire decine di targhe prova come se avesse una rete nazionale di tecnici e venditori.
Per le attività di prova tecnica, sperimentale o costruttiva il quadro può richiedere valutazioni specifiche. La documentazione aziendale deve perciò essere ordinata prima di inoltrare la richiesta. Visure, rapporti di lavoro, contratti di agenzia e indicazione dell’attività svolta devono raccontare la stessa realtà.
Le autorizzazioni rilasciate fino al 28 febbraio 2024 hanno mantenuto la validità fino alla naturale scadenza annuale. Per quelle in scadenza dal 29 febbraio 2024, il rinnovo è stato subordinato alla verifica che il titolare non possedesse già un numero complessivo superiore a quello rilasciabile in base alla propria struttura.
Nel 2026 la fase transitoria è ormai alle spalle per la maggior parte degli operatori. Rimane però una lezione pratica. Non conviene attendere la scadenza per ricostruire l’elenco di autorizzazioni, delegati, dipendenti e collaboratori. Il controllo amministrativo va fatto durante l’anno, soprattutto quando un dipendente esce dall’azienda o un contratto di agenzia termina.
Documenti e controlli interni che riducono gli errori
Le procedure amministrative funzionano quando l’impresa assegna una responsabilità chiara. Nelle piccole officine può essere il titolare. In una concessionaria o in un gruppo con più sedi serve un responsabile che controlli scadenze, deleghe e restituzione della targa al termine dell’impiego.
- Verificate la scadenza annuale dell’autorizzazione con almeno trenta giorni di anticipo.
- Confrontate il numero delle autorizzazioni detenute con dipendenti e collaboratori effettivamente attivi.
- Aggiornate le deleghe quando cambia il rappresentante legale, il preposto o il rapporto di lavoro.
- Conservate per ogni uscita la causale, il veicolo usato, il delegato e il periodo della prova.
- Controllate che la polizza collegata all’autorizzazione sia attiva e coerente con l’uso previsto.
Quando un caso dipende dalla forma societaria, da rapporti di controllo tra aziende o da un provvedimento amministrativo già ricevuto, serve il confronto con il consulente del lavoro, il commercialista o un’associazione di categoria come FAI, CNA-Fita o Confartigianato Trasporti. La documentazione deve essere costruita sul caso reale, non su un fac-simile trovato online.
La stessa disciplina organizzativa aiuta a gestire altri costi di flotta. Chi registra con precisione spostamenti e mezzi può valutare con più ordine anche pedaggi e dotazioni di bordo, senza confondere il costo operativo di un mezzo di servizio con quello di un veicolo in prova. Una lettura dei costi del telepedaggio per camion è utile quando la prova comporta percorrenze frequenti e tracciabili.
Posizionamento, assicurazione e controlli targhe prova su strada
Il posizionamento della targa è un dettaglio che dettaglio non è. Su un veicolo già immatricolato, la targa prova va collocata nella parte posteriore. Deve essere visibile senza coprire o rendere illeggibile la targa di immatricolazione e, quando presente, la targa ripetitrice.
Le targhe ordinarie non possono essere tolte per fare posto all’autorizzazione di prova. Se il supporto è instabile, la targa è parzialmente nascosta o l’illuminazione non consente di leggerla, il mezzo offre un motivo immediato per il fermo e per l’approfondimento dei documenti. In un piazzale basta una verifica visiva prima dell’uscita.
Copertura assicurativa e responsabilità del titolare
La circolare ministeriale precisa che, per i danni causati dal veicolo in prova, risponde in via generale l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il mezzo è già immatricolato. Questo chiarimento supera le incertezze emerse dopo la pronuncia della Cassazione del 2020, ma non autorizza letture automatiche della polizza.
La compagnia, le condizioni contrattuali e l’attività concreta devono essere verificate dall’impresa prima dell’uscita. Non basta avere un contrassegno assicurativo collegato alla targa se il percorso, il conducente o la finalità escono dai limiti contrattuali e normativi. Per dubbi su copertura, rivalsa o sinistri già avvenuti, il riferimento è il broker assicurativo o il consulente legale incaricato dall’azienda.
La prova non sospende gli altri doveri di sicurezza. Il conducente deve possedere la patente adatta al mezzo. Per un veicolo pesante restano validi gli obblighi legati alla qualificazione del conducente e alla sicurezza dell’attività svolta. Se durante il tragitto si trasportano merci, persone o attrezzature fuori dalla finalità di prova, il problema non è più soltanto la targa.
Come prepararsi a un controllo senza improvvisare
Nel controllo stradale la coerenza tra documenti e realtà pesa più di una spiegazione frettolosa. Il personale può verificare chi guida, chi accompagna, a chi appartiene l’autorizzazione, quale veicolo è impiegato e quale motivo giustifica la prova. Se si dichiara un test tecnico, deve esistere una traccia del lavoro tecnico da eseguire o appena eseguito.
Un mezzo immatricolato con revisione scaduta che circola con targa prova richiede ancora più precisione. La scheda di officina, la prenotazione della revisione, il rapporto di diagnosi o la documentazione dell’allestimento servono a dimostrare la necessità dello spostamento. Non sostituiscono l’autorizzazione, ma rendono il controllo più lineare.
La disciplina vale sul territorio italiano. L’uso all’estero è possibile solo quando esistono accordi di reciprocità tra l’Italia e l’altro Stato. Un veicolo immatricolato all’estero che entra in Italia con targa prova deve utilizzare l’autorizzazione rilasciata dalle autorità del proprio Paese, nei limiti degli accordi applicabili.
Per questo motivo, prima di programmare una dimostrazione oltre confine, va verificata la disciplina del Paese interessato e l’eventuale accordo di reciprocità. Per un trasferimento internazionale ordinario non si deve presumere che l’autorizzazione italiana risolva immatricolazione, assicurazione o titolo di circolazione. Le associazioni di categoria possono aiutare a individuare il canale corretto per il caso aziendale.
Il controllo finale da fare questa settimana è concreto. Verificate su ogni autorizzazione la scadenza, la polizza, la delega disponibile e il numero di persone che possono essere legittimamente impiegate. Una targa prova usata per la sua funzione reale sostiene il lavoro dell’impresa; usata come rimedio generico espone conducenti e titolari a contestazioni evitabili.
Una targa prova può essere montata su un veicolo già immatricolato?
Sì. La circolare del MIT del 2 maggio 2024 ammette la circolazione di prova anche per veicoli già immatricolati in Italia o nazionalizzati, purché siano presenti i documenti di circolazione e lo spostamento abbia una reale finalità di prova, vendita, allestimento o altra attività ammessa.
Un autocarro con revisione scaduta può circolare con targa prova?
Può farlo soltanto nell’ambito della circolazione di prova prevista dalla normativa. La deroga può riguardare revisione scaduta, esito ripetere, sospensione ai sensi dell’articolo 80 del Codice della strada o revisione singola pendente, ma non autorizza il normale impiego di trasporto.
Chi deve essere presente a bordo durante l’uso della targa prova?
Deve essere presente il rappresentante legale, il preposto oppure un dipendente delegato. Può operare anche un collaboratore con contratto di agenzia di almeno dodici mesi e delega, o un dipendente di società controllata o collegata con delega e collegamento funzionale dimostrabile.
Il limite di 100 chilometri vale per tutte le targhe prova?
No. Il limite di 100 chilometri riguarda le imprese che trasferiscono su strada veicoli non immatricolati da o verso aree di stoccaggio. Non è una soglia generalizzata per tutte le altre attività autorizzate alla circolazione di prova.