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Rimborso accise gasolio: requisiti e domanda trimestrale

15 juillet 2026 20 min de lecture Mis a jour 15 juillet 2026

In breve

  • Finestra temporale: la domanda trimestrale per il rimborso accise gasolio sui consumi del 2° trimestre si presenta dal 1° al 31 luglio all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
  • Normativa di riferimento: agevolazione disciplinata dall’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995, richiamato dall’Informativa ADM prot. n. 353642/RU del 24 giugno 2026.
  • Importi: per il gasolio commerciale ordinario rimborsi fino a 219,68 euro ogni 1.000 litri; per l’HVO gli importi cambiano in base ai requisiti di sostenibilità e ai quadri ADM utilizzati.
  • Requisiti veicoli: trasporto merci con mezzi di massa complessiva almeno 7,5 tonnellate e classe ambientale Euro V o superiore, più una serie di soggetti del trasporto persone.
  • Procedura: uso del software ADM “Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026”, invio via Servizio Telematico Doganale EDI o PEC; compensazione tramite modello F24, codice tributo 6740.
  • Novità: dal 1° ottobre 2026 solo invio telematico per i crediti da utilizzare in compensazione e silenzio-assenso dopo 30 giorni.

Rimborso accise gasolio commerciale: quadro normativo e impatto sui costi

Ogni trimestre le imprese di autotrasporto si trovano a fare i conti con fatture gasolio sempre più pesanti e margini compressi. In questo scenario il rimborso accise gasolio sul carburante commerciale non è un premio accessorio, ma una voce che cambia davvero il bilancio dei tributi e dei contributi legati all’attività.

La base giuridica del beneficio è l’art. 24-ter del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico accise), che riconosce un trattamento agevolato al gasolio utilizzato come carburante per l’autotrazione da parte di determinate categorie di operatori. Per il secondo trimestre 2026 le indicazioni operative sono state fissate dall’Informativa ADM prot. n. 353642/RU del 24 giugno 2026, che ha aggiornato importi, periodi e quadri da usare in dichiarazione.

Per comprendere il meccanismo conviene partire dall’aliquota “agevolata” del gasolio commerciale, fissata a 403,22 euro per 1.000 litri. Il rimborso accise nasce dalla differenza tra questa soglia e l’accisa effettivamente applicata al prodotto nel periodo di consumo. Quando il Governo interviene con riduzioni temporanee (i cosiddetti “tagli alle accise”), il differenziale diminuisce e l’importo recuperabile cala; quando l’aliquota ordinaria sale, il vantaggio riconosciuto alle imprese di trasporto cresce.

Nel secondo trimestre 2026 questo gioco di leve è stato particolarmente evidente. Sul gasolio ordinario le accise ordinarie sono state rideterminate più volte: 472,90 euro/1.000 l dal 1° aprile al 22 maggio, 572,90 euro/1.000 l dal 23 maggio al 6 giugno, 622,90 euro/1.000 l dal 7 al 30 giugno. Di conseguenza, il rimborso per il gasolio commerciale è arrivato fino a 219,68 euro/1.000 litri nella fase finale del trimestre, mentre nei periodi con tassazione più bassa l’importo è stato inferiore.

Un capitolo a parte riguarda l’HVO, cioè i gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento. La normativa fiscale distingue tra prodotto conforme ai requisiti di sostenibilità, prodotto non conforme e HVO per cui il fornitore non fornisce informazioni adeguate. Questa distinzione ha un impatto diretto sul credito fiscale riconosciuto e, quindi, sul lavoro del responsabile amministrativo che prepara la domanda trimestrale.

Dal punto di vista operativo, un’azienda di trasporto che percorre circa 40.000 km a trimestre con tre autotreni Euro VI può arrivare a consumare decine di migliaia di litri di gasolio. Anche solo 150–200 euro di rimborso ogni 1.000 litri significano migliaia di euro di recupero. Quando questo importo viene utilizzato in compensazione nel modello F24, alleggerisce immediatamente il peso di IRPEF, IRES, INPS o altri tributi, rendendo più sopportabile la pressione fiscale complessiva.

La normativa però non lascia margini alla fantasia. La corrispondenza tra litri dichiarati, fatture del benzinaio o della rete carburanti, documenti di trasporto ed eventuali e-DAS deve essere rigorosa. Gli uffici ADM, durante i controlli, incrociano volumi acquistati, capacità dei serbatoi, chilometri dichiarati e elenco dei veicoli agevolabili. Un errore nella gestione di questi dati può trasformare un’opportunità fiscale in una contestazione, con richiesta di restituzione del beneficio e sanzioni amministrative.

Chi gestisce una flotta deve quindi leggere l’agevolazione sulle accise non come una scorciatoia, ma come una componente strutturale della gestione dei costi carburante, alle stesse condizioni di precisione che si richiedono alla tenuta del cronotachigrafo o ai registri di manutenzione.

Requisiti per il rimborso accise gasolio: imprese, veicoli e carburanti ammessi

Per accedere al rimborso accise gasolio non basta aver fatto rifornimento e conservare le fatture. La normativa individua in modo preciso i requisiti soggettivi e oggettivi, sia per le imprese sia per i veicoli, oltre alle condizioni sul tipo di carburante utilizzato. Una lettura frettolosa di queste regole porta facilmente a dichiarare litri non agevolabili, con il rischio di doverli restituire in sede di controllo.

Sul piano soggettivo, per il trasporto merci rientrano nel beneficio:

  • Persone fisiche o giuridiche iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
  • Titolari di licenza per l’autotrasporto di merci in conto proprio, regolarmente inseriti nell’apposito elenco.
  • Imprese con sede in altri Stati membri UE che rispettano i requisiti comunitari per il trasporto su strada e operano sul territorio italiano.

Per il trasporto persone, il perimetro è altrettanto definito. Possono accedere enti pubblici e aziende pubbliche locali che gestiscono servizi di linea, imprese che effettuano autoservizi interregionali di competenza statale, società che gestiscono linee regionali e locali, e operatori che svolgono servizi regolari all’interno dell’Unione europea. Rientrano anche enti e aziende che gestiscono servizi di trasporto a fune in regime di servizio pubblico, purché il carburante sia impiegato in attività riconducibili alla disciplina sul gasolio commerciale.

Dal lato oggettivo, nella pratica quotidiana la discriminante più frequente riguarda i veicoli. Il rimborso accise copre il gasolio impiegato nel trasporto merci con mezzi di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e con categoria ambientale almeno Euro V. Gli autocarri e i trattori stradali al di sotto di questa soglia o con classe ambientale inferiore restano esclusi, indipendentemente dal fatto che l’azienda sia iscritta all’Albo o svolga effettivamente attività di trasporto.

Un altro requisito chiave riguarda l’uso del carburante. Il beneficio riguarda il gasolio per autotrazione impiegato da veicoli iscritti al PRA e utilizzati per il trasporto. Non rientrano i consumi riferiti a attrezzature ausiliarie fisse, mezzi d’opera non inquadrati come veicoli stradali agevolabili, generatori o altre applicazioni industriali. Quando un’azienda ha sia veicoli strada sia macchine operatrici alimentate dalla stessa cisterna, serve una ricostruzione puntuale dei litri effettivamente utilizzati per ciascuna tipologia.

Il capitolo carburanti si è complicato con la diffusione dell’HVO. Per le imprese che riforniscono presso un benzinaio stradale, la fattura elettronica deve riportare in modo chiaro il prodotto e, ove previsto, gli estremi per la tracciabilità dei requisiti di sostenibilità. Per chi dispone di un distributore privato, entrano in gioco anche i documenti e-DAS, che indicano data di arrivo del carburante, quantità e aliquota di accisa applicata.

Il comportamento prudenziale richiesto dall’Agenzia delle Dogane è semplice: quando il fornitore non mette a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dell’HVO ai criteri ambientali, i litri vanno inquadrati come HVO senza attestazioni e trattati ai fini del rimborso come gasolio ordinario, applicando l’aliquota inferiore prevista per il periodo. Questo evita di dichiarare dati non supportati e riduce il rischio di contestazioni future.

Un’azienda che gestisce la propria domanda trimestrale deve quindi preparare tre elenchi separati: veicoli agevolabili con targa, classe Euro e massa; punti di rifornimento (rete stradale o impianto privato); tipologia di carburante con dettaglio per fornitore. Solo con questa mappa completa diventa possibile imputare i litri nelle sezioni corrette del modello ADM.

Quando la struttura societaria, la miscela di attività (conto proprio e conto terzi) o la gestione del parco veicolare rendono il quadro poco lineare, conviene coinvolgere il proprio commercialista o le associazioni di categoria per verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti prima di inviare la dichiarazione.

Domanda trimestrale di rimborso: scadenze, modalità e documenti da preparare

Il cuore operativo del beneficio è la domanda trimestrale di rimborso accise gasolio. Per i consumi del secondo trimestre 2026 la finestra si apre il 1° luglio e si chiude il 31 luglio. Chi arriva al 1° agosto senza aver trasmesso la dichiarazione perde l’occasione di recuperare gli importi relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno, salvo eventuali riaperture non scontate.

L’istanza viene compilata utilizzando il modello e il software messi a disposizione dall’ADM nella sezione “Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026” del portale istituzionale. Il programma guida nella compilazione dei quadri, controlla la coerenza formale dei dati e genera un file da trasmettere attraverso i canali ammessi.

Le modalità di invio attualmente riconosciute sono tre:

  • Trasmissione via Servizio Telematico Doganale (EDI), soluzione consigliata per imprese strutturate o studi che gestiscono più flotte.
  • Invio del file via PEC all’ufficio ADM competente, per soggetti non ancora abilitati all’EDI ma in grado di gestire correttamente la posta elettronica certificata.
  • Consegna cartacea della dichiarazione firmata, accompagnata da un supporto informatico (chiavetta USB, CD o DVD) contenente il file generato dal software, come opzione residuale.

La scelta del canale non cambia la sostanza: la dichiarazione deve essere completa, con dati di consumi, veicoli, periodo e quadri corretti. Nel caso di trasmissione tramite PEC o consegna fisica, l’ufficio competente è quello delle Dogane in relazione alla sede operativa dell’impresa, o alla sede principale se le unità locali sono più di una. Per le imprese UE che operano in Italia, la competenza segue la sede di rappresentanza oppure, se non vi è obbligo di stabile organizzazione, l’ufficio scelto in base alle indicazioni ADM.

Prima di aprire il software conviene che l’azienda raccolga una serie di documenti e dati di base. Una check-list operativa aiuta a non perdere tempo tra un clic e l’altro:

  1. Elenco completo dei veicoli agevolabili con targa, telaio, massa complessiva, classe ambientale e data di immatricolazione.
  2. Fatture elettroniche del carburante del periodo 1° aprile – 30 giugno, con allegati di dettaglio sulle targhe e sui litri erogati.
  3. Documenti e-DAS relativi al carburante arrivato nei distributori privati, con date e quantità.
  4. Prospetti di ripartizione dei litri tra i vari veicoli in caso di cisterna aziendale o di utilizzo misto (mezzi agevolabili e non agevolabili).
  5. Dati identificativi dell’impresa aggiornati (partita IVA, codice EORI, iscrizione Albo, eventuale licenza conto proprio).

La coerenza tra tutti questi documenti e i litri indicati nei quadri ADM è il primo elemento che gli uffici controllano. Durante una verifica posteriore, tra le richieste più frequenti ci sono proprio riepilogo delle fatture, estratti dei registri di carico e scarico dell’impianto privato e, quando presenti, report dei sistemi di controllo accessi al distributore interno.

La gestione delle scadenze richiede disciplina. Molte imprese, per evitare sovrapposizioni con i versamenti dei tributi periodici, impostano un calendario interno: prima settimana di luglio raccolta documenti, seconda settimana imputazione dei litri e compilazione modello, terza settimana controllo incrociato e invio, ultima settimana destinata solo ad eventuali correzioni o integrazioni. Un’organizzazione del genere riduce il rischio di dimenticare un trimestre, errore che ha un costo certo in termini di benefici non incassati.

Chi ha iniziato da poco a gestire in autonomia la dichiarazione di rimborso accise trova utile, almeno per i primi trimestri, confrontarsi con il proprio consulente o con un referente dell’associazione di categoria, così da costruire un modello interno di lavoro stabile e replicabile.

Quadri ADM, importi per 1.000 litri e gestione di gasolio e HVO

La parte più tecnica della domanda trimestrale riguarda la scelta del quadro ADM corretto in base a periodo, tipo di carburante e livello di informazioni disponibili sulla sua sostenibilità. Una volta compresa la logica dei quadri, il calcolo del rimborso accise gasolio diventa più lineare e riduce il rischio di errori che porterebbero a richieste di chiarimenti o a tagli del beneficio.

Per il secondo trimestre 2026 l’ADM distingue tra gasolio ordinario, HVO conforme ai requisiti di sostenibilità, HVO non conforme e HVO senza informazioni adeguate. A ciascuna combinazione periodale–prodotto corrisponde un quadro e un importo per 1.000 litri. La tabella seguente riassume le casistiche principali.

Periodo di consumo Prodotto / Situazione Quadro ADM Rimborso per 1.000 litri
1° aprile – 22 maggio 2026 Gasolio ordinario e HVO non conforme Quadro A-1 69,68 €
23 maggio – 6 giugno 2026 Gasolio ordinario e HVO non conforme Quadro A-2 169,68 €
7 giugno – 30 giugno 2026 Gasolio ordinario e HVO non conforme Quadro A-3 219,68 €
1° aprile – 7 aprile 2026 HVO conforme ai requisiti di sostenibilità Quadro A-4 214,18 €
8 aprile – 10 maggio 2026 HVO conforme ai requisiti di sostenibilità Quadro A-5 69,68 €
11 maggio – 22 maggio 2026 HVO conforme ai requisiti di sostenibilità Quadro A-6 214,18 €
23 maggio – 6 giugno 2026 HVO conforme ai requisiti di sostenibilità Quadro A-7 169,68 €
7 giugno – 30 giugno 2026 HVO conforme ai requisiti di sostenibilità Quadro A-8 214,18 €
1° aprile – 22 maggio 2026 HVO senza informazioni del fornitore Quadro A-1 69,68 €
23 maggio – 6 giugno 2026 HVO senza informazioni del fornitore Quadro A-2 169,68 €
7 giugno – 30 giugno 2026 HVO senza informazioni del fornitore Quadro A-8 214,18 €

A questa mappa si aggiunge il Quadro A-9, che riguarda il caso particolare in cui gasolio o HVO non conforme, consumati nel secondo trimestre, derivano da prodotto arrivato all’impianto privato tra il 1° gennaio e il 18 marzo 2026, periodo in cui l’accisa ordinaria era pari a 672,90 euro/1.000 litri. Qui la riconciliazione tra documenti e-DAS, giacenze iniziali, scarichi e consumi effettivi diventa delicata e richiede una verifica incrociata meticolosa.

La logica generale è che il rimborso accise gasolio e HVO segue in tempo reale le variazioni delle accise. Quando si compila la dichiarazione, ogni litro deve finire nella casella giusta, perché il software applica automaticamente l’importo per 1.000 litri associato al quadro selezionato. Un errore nella scelta del quadro porta a sovra- o sotto-dichiarazioni che emergono facilmente a fronte di un controllo documentale.

Per evitare confusioni, molte aziende costruiscono una tabella interna che riporta, per ciascun mese, le combinazioni periodo–prodotto più rilevanti per le proprie forniture. Se, per esempio, nel trimestre il carburante è stato acquistato sempre da un unico fornitore di HVO conforme, il lavoro si riduce a tre segmenti temporali. Se invece gli acquisti sono misti tra gasolio, HVO con attestazioni e HVO senza informazioni, conviene numerare le fatture, raggrupparle per prodotto e solo in seguito imputare i litri nell’applicativo ADM.

Quando entrano in gioco grandi quantità di HVO e miscele variabili, soprattutto per chi gestisce impianti di rifornimento interni, può essere utile un confronto mirato con il commercialista o con l’ufficio locale delle Dogane, così da chiarire eventuali dubbi sulla scelta del quadro prima dell’invio.

Dichiarazione, compensazione nel modello F24 e novità sul silenzio-assenso

Una volta calcolato l’importo spettante, il rimborso accise gasolio non si ferma alla dichiarazione. Il passaggio successivo riguarda l’utilizzo concreto del credito, che per la maggior parte delle imprese avviene tramite compensazione nel modello F24, in riduzione di tributi e contributi dovuti allo Stato.

Il codice da utilizzare per il gasolio commerciale è il 6740, indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Una gestione ordinata prevede che l’azienda registri in contabilità il credito maturato sulla base del provvedimento ADM di accoglimento o, alla luce delle novità normative, trascorso il termine di silenzio-assenso, e lo utilizzi man mano per compensare imposte e contributi, rispettando i vincoli di capienza e le regole generali sulle compensazioni.

La Legge n. 113/2026 ha introdotto due cambiamenti rilevanti per chi sfrutta il rimborso in compensazione. Dal 1° ottobre 2026, per i crediti da utilizzare nel modello F24 sarà ammessa solamente la trasmissione telematica della dichiarazione, attraverso il Servizio Telematico Doganale. Le opzioni alternative, come l’invio via PEC o la consegna cartacea con supporto informatico, resteranno possibili solo per chi chiede il rimborso in forma diversa dalla compensazione.

La stessa legge ha ridotto a 30 giorni il termine di silenzio-assenso sulle istanze presentate. Trascorso un mese dall’invio, in assenza di richieste di chiarimenti o di diniego espresso, il credito può essere considerato utilizzabile, sempre nel rispetto delle norme generali sulle compensazioni e dei controlli successivi che l’ADM può comunque svolgere.

Questo nuovo quadro rende ancora più importante l’adesione al canale telematico. Le imprese che ancora non sono abilitate al Servizio Telematico Doganale dovranno muoversi in anticipo rispetto alle dichiarazioni dei trimestri successivi, pianificando con il proprio consulente gli adempimenti necessari per ottenere le credenziali, impostare le deleghe e testare la trasmissione.

Dal punto di vista pratico, è utile integrare la gestione del rimborso accise nella pianificazione finanziaria. Il responsabile amministrativo, conoscendo i litri consumati nel trimestre e le aliquote in vigore, può stimare in anticipo l’ammontare del credito. Questa informazione, inserita nel budget dei tributi e dei contributi da versare, permette di programmare meglio i flussi di cassa, soprattutto nei mesi in cui si sommano scadenze fiscali e pagamenti di manutenzioni o premi assicurativi.

Accanto all’uso del credito, resta comunque fondamentale la conservazione della documentazione. Fatture elettroniche, report sui rifornimenti, e-DAS, prospetti di ripartizione dei litri per targa, copia delle dichiarazioni e ricevute di presentazione devono restare disponibili per gli anni previsti dalla normativa, perché un controllo successivo può arrivare anche a distanza di tempo. Di fronte a una richiesta ADM, una risposta rapida e documentata mette l’azienda in una posizione solida e riduce al minimo il rischio di contestazioni.

Per i casi complessi, come compensazioni di importi elevati o intreccio con altri crediti fiscali, il confronto con il commercialista diventa un passaggio necessario, così da coordinare la gestione complessiva dei crediti e rispettare i limiti previsti dalla disciplina sulle compensazioni orizzontali.

Errori frequenti nella domanda di rimborso accise gasolio e buone pratiche di controllo

La procedura di domanda trimestrale per il rimborso accise gasolio sembra, a prima vista, un adempimento puramente formale. Nella realtà, molte contestazioni nascono da errori ripetuti trimestre dopo trimestre, spesso per mancanza di un controllo strutturato tra ufficio amministrativo, gestione flotte e fornitori di carburante. Un’analisi degli sbagli più frequenti aiuta a impostare buone pratiche di lavoro.

Tra le criticità più diffuse c’è l’inclusione di veicoli non agevolabili. Capita quando il parco mezzi viene aggiornato e l’elenco per il rimborso non viene allineato. Entrano così nel modello autocarri sotto le 7,5 tonnellate, mezzi Euro IV o furgoni adibiti a servizi accessori. In sede di verifica, l’ADM incrocia le targhe con i dati della Motorizzazione e segnala subito le incongruenze, con recupero delle somme e sanzioni. Una soluzione semplice consiste in un elenco veicoli dedicato al rimborso, aggiornato ogni volta che un mezzo entra o esce dalla flotta.

Un’altra fonte di problemi riguarda la mancata distinzione tra gasolio e HVO o tra HVO conforme e HVO senza informazioni del fornitore. Quando le fatture non vengono lette con attenzione, il rischio è imputare tutti i litri come gasolio ordinario o, peggio, attribuire a HVO conforme litri per cui non esiste attestazione. Nel primo caso l’azienda rinuncia a potenziali importi più favorevoli; nel secondo caso espone la dichiarazione a contestazioni sulle informazioni di sostenibilità dichiarate.

La gestione delle cisterne aziendali rappresenta un altro punto delicato. Se all’impianto interno attingono sia veicoli agevolabili sia mezzi esclusi dal beneficio, come macchine operatrici o veicoli leggeri, serve una metodologia solida per ripartire i litri. Senza un sistema di tessere carburante per targa o un registro di scarico compilato con cura, la ricostruzione dei consumi diventa approssimativa. In un controllo successivo, la mancanza di un criterio oggettivo per la ripartizione può portare alla riduzione del credito riconosciuto.

Nella pratica di molte flotte emergono anche errori formali ricorrenti:

  • Compilazione incompleta dei quadri ADM, con campi sui veicoli o sui periodi di consumo lasciati vuoti o riempiti in modo incoerente.
  • Mancato allineamento tra fatture e litri dichiarati, soprattutto quando sulla stessa fattura compaiono rifornimenti destinati a veicoli fuori dal perimetro.
  • Ritardi nella trasmissione, dovuti a sottovalutazione della scadenza o a problemi dell’ultimo minuto con il software o con la firma digitale.

Per ridurre al minimo questi rischi, molte imprese adottano un doppio livello di controllo. Il primo è svolto da chi compila materialmente il modello, il secondo da un responsabile che verifica a campione alcune fatture, controlla la coerenza dei litri totali e confronta l’importo del rimborso con i consumi storici. Quando i numeri si discostano molto dai trimestri precedenti, un approfondimento immediato evita di “cristallizzare” l’errore con l’invio.

Una buona pratica consiste anche nel mantenere un contatto periodico con il proprio fornitore di carburante. Chiedere in modo esplicito le informazioni sulla sostenibilità dell’HVO, verificare la corretta indicazione dei prodotti in fattura e farsi spiegare le logiche con cui vengono prodotti gli allegati di dettaglio riduce i dubbi in fase di compilazione. Allo stesso modo, il confronto con l’associazione di categoria aiuta a tracciare una linea comune su casi particolari o interpretazioni non immediatamente chiare delle informative ADM.

Quando l’azienda struttura questi controlli interni e li integra nei propri processi, la sicurezza sulla correttezza della domanda trimestrale aumenta, e il rimborso sulle accise diventa una componente stabile e prevedibile del conto economico, invece di una variabile incerta che dipende dall’esito di controlli futuri.

Chi può presentare la domanda trimestrale di rimborso accise gasolio per il 2° trimestre 2026?

Possono presentare la domanda le imprese che utilizzano gasolio commerciale per il trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e classe ambientale almeno Euro V, iscritte all’Albo degli autotrasportatori o titolari di licenza in conto proprio, oltre a diversi soggetti che operano nel trasporto di persone (enti pubblici, aziende di TPL, imprese di autoservizi interregionali e UE). Le imprese con sede in altri Stati membri possono accedere al beneficio se rispettano i requisiti comunitari e presentano l’istanza all’ADM secondo le regole previste.

Qual è la scadenza per la domanda e quali consumi copre il rimborso?

Per il 2° trimestre 2026 la domanda va presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 1° al 31 luglio. Il rimborso riguarda i consumi di gasolio commerciale e HVO effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026. Oltre il 31 luglio i litri relativi a questo trimestre non risultano più recuperabili tramite la procedura ordinaria.

Come si compila e si invia la dichiarazione di rimborso accise?

La dichiarazione si compila utilizzando il modello e il software pubblicati dall’ADM nella sezione ‘Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026’. Il file generato può essere trasmesso tramite il Servizio Telematico Doganale EDI, inviato via PEC all’ufficio ADM competente oppure, in via residuale, consegnato in forma cartacea con supporto informatico allegato. Dal 1° ottobre 2026, per i crediti destinati alla compensazione in F24 è previsto esclusivamente l’invio telematico tramite EDI.

Come vengono determinati gli importi del rimborso per 1.000 litri?

Gli importi derivano dalla differenza tra l’aliquota agevolata del gasolio commerciale, fissata a 403,22 euro per 1.000 litri, e l’accisa ordinaria applicata al carburante nel periodo di consumo. Per il 2° trimestre 2026, sul gasolio ordinario gli importi variano da 69,68 a 219,68 euro ogni 1.000 litri a seconda del periodo, mentre per l’HVO conforme ai requisiti di sostenibilità l’importo può arrivare a 214,18 euro ogni 1.000 litri in diversi intervalli temporali.

In che modo il credito da rimborso accise può essere utilizzato per ridurre tributi e contributi?

Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, indicando il codice tributo 6740. In questo modo l’impresa può ridurre l’importo complessivo di imposte e contributi da versare (ad esempio IRES, IRPEF, INPS), nel rispetto dei limiti alle compensazioni previsti dalla normativa fiscale. È necessario conservare la documentazione a supporto della dichiarazione ADM, perché i controlli sulle compensazioni possono avvenire anche a distanza di tempo.