Il trasporto stradale di merci pericolose in Europa è soggetto alle prescrizioni contenute nell’ A.D.R. (Accord europeen relatif au transport international des merchandises dangereuses par route). L’accordo europeo è elaborato dalla Commissione economica l’Europea delle Nazioni Unite a Ginevra nel 1957, e nei relativi allegati A e B, il cui aggiornamento è curato ogni due anni da un gruppo di lavoro della medesima Commissione.
 
Ogni soggetto coinvolto nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) ha i suoi precisi doveri, a partire dallo speditore (indicato anche come mittente) che deve provvedere alla classificazione delle merci, alla scelta degli imballaggi (o dei contenitori o delle cisterne) appropriati in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci, a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare il trasporto a regola d’arte ed in sicurezza.
 
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MATERIE PERICOLOSE
 
La classificazione attualmente in vigore individua nove differenti classi di materie pericolose, alcune delle quali suddivise in ulteriori sottoclassi. Nell’ambito di ciascuna classe, poi, ogni materia è catalogata in insiemi aventi caratteristiche chimico-fisiche omogenee e individuate da un codice di classificazione costituito da lettere e cifre. Le lettere hanno in genere significato standard e dalla loro combinazione nasce il codice di classificazione delle singole sostanze (ad esempio, A – asfissiante e T – tossico). 
 
Ad ogni sostanza pericolosa, inoltre, è stato assegnato un numero ONU (costituito da 4 cifre) crescente che è possibile individuare consultando la tabella nominativa A.D.R. collocata nella terza parte della norma. Inoltre, per alcune tipologie di sostanze, la classificazione è completata dall’indicazione del gruppo di imballaggio che può essere I, II, III a seconda del grado di pericolosità assegnato alla sostanza in oggetto (il gruppo uno è il più pericoloso, il gruppo tre il meno pericoloso).
 
Infine, l' identificativo della tipologia di pericolo connessa alla sostanza è il numero di Kemler, detto anche numero di identificazione pericolo.
 
MODALITA' DI TRASPORTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
 
Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato, in base a quanto prevede la normativa A.D.R., secondo quattro modalità:
 
  1. alla rinfusa;
  2. in colli;
  3. in contenitori;
  4. in cisterne.
 
I VEICOLI IDONEI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
 
Viene definito ideoneo al trasporto di merci pericolose “Ogni veicolo, a motore completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno 4 ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, così come i suoi rimorchi o semirimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili”.
 
In relazione a quanto affermato in precedenza, normalmente non è richiesto alcun tipo d’approvazione per i veicoli impiegati nel trasporto di merci pericolose.
 
Fanno eccezione i seguenti tipi di veicolo:
 
  • EX/II ed EX/III (destinati al trasporto di esplosivi);
  • FL (per il trasporto di liquidi con punto di infiammabilità inferiore od uguale a 61 °C o di gas infiammabili in cisterna o in veicoli batteria);
  • OX (per il trasporto di perossidi di idrogeno);
  • AT (diversi da FL e OX e destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna o in veicoli batteria).
 
Per questi veicoli è necessario un certificato di approvazione rilasciato dall’autorità competente, valido un anno, che può essere rinnovato solo a seguito di una apposita visita di ispezione presso i centri della Motorizzazione civile.
 
L' ETICHETTATURA DEI TRASPORTI DI MATERIE PERICOLOSE
 
Secondo quanto previsto dall’ADR le etichette apposte sui veicoli e sui rimorchi o semi-rimorchi che trasportano merci pericolose ed indicanti la tipologia o la classe della merce trasportate devono avere specifiche caratteristiche generali.

 
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