L’A.D.R. prescrive che ogni trasporto di merci pericolose da essa regolamentato debba essere accompagnato dalla documentazione ivi prescritta.
 
Il documento di trasporto deve contenere delle informazioni necessarie se si tratta di merci pericolose, deve sempre avere il numero della sostanza pericolosa preceduto dalla dicitura “UN”, deve indicare la designazione ufficiale del trasporto, la classe, il nome tecnico della sostanza tra parentesi, il gruppo di imballaggio (in numeri romani I,II, III), il numero e la descrizione dei colli, la quantità totale di ogni merce pericolosa, nome e indirizzo dello speditore, nome e indirizzo dei destinatari.
 
È prescritto che lo spedizioniere e il trasportatore devono conservare copia del documento di trasporto per almeno 3 mesi dall’esecuzione del trasporto.
 
 
LE ISTRUZIONI SCRITTE AL CONDUCNTE
 
Il documento, la cui compilazione è a carico del responsabile dell’impresa di trasporto incaricata, ha la seguente struttura:
 
  • pagina 1 misure di sicurezza da adottare in caso di emergenza o d’incidente;
  • pagina 2 indicazioni supplementari sulle caratteristiche dei pericoli suddivise per classi;
  • pagina 3 indicazioni supplementari sulle caratteristiche dei pericoli suddivise per classi;
  • pagina 4 equipaggiamenti obbligatori.
 
Le istruzioni scritte, che non sono applicabili alle merci pericolose che si trovano a bordo del veicolo, devono essere tenute lontano dai documenti pertinenti al fine di evitare ogni possibile confusione ed i relativi rischi.
 
Il trasportatore deve vigilare affinché i conducenti interessati al trasporto siano in grado di comprendere e di applicare correttamente le istruzioni che vengono a loro fornite.
 
 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
 
A bordo di ogni veicolo  deve obbligatoriamente esserci l’equipaggiamento che comprende:
 
  • un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;
  • due segnali di avvertimento autoportanti;
  • liquido per la pulizia degli occhi (non richiesto per le classi 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3).
 
Inoltre, per ogni membro dell’equipaggio:
 
  • un indumento fluorescente (norma En 471);
  • una lampada portatile conforme alla disposizione 8.3.4;
  • un paio di guanti protettivi;
  • una protezione per gli occhi.
 
Sono anche previsti numerosi equipaggiamenti addizionali in funzione delle classi di pericolo trasportate (dalla maschera facciale con filtri al copri-tombino per gli spandimenti di liquido).
 
 
IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.D.R.
 
Il Certificato di formazione professionale è un documento che viene rilasciato ai conducenti che guidano veicoli destinati al trasporto di merci pericolose previsto dall’A.D.R.
 
Il Certificato di formazione viene rilasciato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile ai conducenti in possesso della patente adeguata al veicolo, previa frequenza di apposito corso di formazione iniziale (nel quale sono da ricomprendere anche sessioni pratiche secondo quanto previsto dall’A.D.R. 2011) e superamento di un esame teorico.
 
Esistono 4 diversi tipi di certficato:
 
  • base;
  • per guidare cisterne;
  • per trasportare esplosivi;
  • per trasportare radioattivi. 
 
Il certificato di formazione ha validità di 5 anni e, alla scadenza, può essere rinnovato frequentando un corso di aggiornamento ed un ulteriore esame teorico.

 
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