L’ energy manager è una figura professionale  introdotta dall’art. 19 della Legge n. 10/91. Tale legge obbliga tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile (energy manager ) per la conservazione e l’uso azionale dell’energia qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:
 
  • settore industriali: 10.000 tep anno;
  • settore civile e trasporti: 1.000 tep anno.
 
La mancanza o il ritardo della comunicazione del nominativo dell’ energy manager comporta l’esclusione dai contributi in materia di risparmio energetico previsti dalla Legge n. 10/91, con riferimento all’anno o agli anni cui tale violazione è riferita.
 
L’omissione o il ritardo della nomina dell’energy manager, desumibile dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione sono comportamenti soggetti a sanzioni.
 
Le sanzioni per la mancata nomina di un manager energy sono costituite da un’ammenda che varia da 5.000 a 50.000 euro circa e dall’esclusione agli incentivi che l’azienda potrebbe richiedere ai sensi delle normative in vigore.
 
La nomina tardiva dell’energy manager non sana la violazione e non fa venire meno la sanzione pecuniaria. Tuttavia , tale comportamento correttivo, potrà essere considerato ai fini dell’applicazione della sanzione.

 
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