Il contratto di sub-trasporto è il contratto che il vettore (c.d. principale) stipula in nome e per conto proprio con un altro operatore (detto sub-vettore) affinché parte o tutta la prestazione di trasporto da lui dovuta in forza di un precedente contratto di trasporto venga eseguita da quest’ultimo.
 
L’esistenza di un contratto di sub-trasporto postula necessariamente l’esistenza di un contratto di trasporto e di un vettore principale, il quale, per motivi suoi organizzativi, preferisce servirsi di un terzo per l’esecuzione integrale o parziale del viaggio, pur mantenendo intatta la sua posizione contrattuale nei confronti del committente.
 
L’art 16 bis definisce i limiti alla sub-vezione. Il vettore può affidare, in tutto o in parte, il trasporto ad un sub-vettore esclusivamente con il consenso del committente. Il consenso può essere dato in sede di stipula del contratto o dell’affidamento dell‘incarico o nel corso dell’esecuzione nel trasporto. L’art. 16-ter stabilisce che, in caso di sub-vezione, è a carico del vettore l’onere di verificare la regolarità del sub-vettore, rispondendo direttamente di eventuali irregolarità.
 
L’art. 16-quater definisce le conseguenze del mancato consenso. In mancanza di consenso del committente, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto di trasporto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
 
L’art 16-quinquies stabilisce che il sub-vettore non può affidare il trasporto ad altro vettore. In mancanza del rispetto di tale articolo il contratto viene definito nullo, salvo il diritto del sub-sub-vettore al compenso spettante al sub-vettore. Il sub-vettore risponde degli obblighi retributivi, contributivi , assicurativi e fiscali del sub – sub – vettore.
 
16-sexies stabilisce la responsabilità diretta del committente nella sub– vezione (art.7 ter d. Lgs. 286/2005). In presenza di un contratto di sub-trasporto il sub-vettore ha la possibilità di agire in giudizio per il mancato pagamento della sua prestazione direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto (committente, primo vettore,ecc).
 
Costoro sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.
 
Infine l’articolo 16-septies definisce le eccezioni previste in caso di sub-vezione COLLETTAME. L’impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, può ricorrere alle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

 
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