Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione, con riferimento ai giudizi di opposizione ai verbali di accertamento inerenti le trasgressioni alle norme del Codice della Strada, ha statuito un importante principio di diritto, decretando che il Giudice di Pace è il solo organo, trattandosi di una competenza esclusiva, deputato a decidere sull’opposizione ai verbali amministravi – attestanti date violazioni al C.d.S. – elevati dagli agenti accertatori.
In particolare, la Suprema Corte, Sez. VI, ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4425, ha avuto modo di osservare come “…secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza va affermato che: quanto alle “opposizioni alla ordinanza ingiunzione” emesse dal Prefetto ai sensi dell’art. 204 D.Lgs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad “ordinanza-ingiunzione” in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro. 15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato, mentre avuto riguardo alle “opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada” di cui agli artt. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 e 7 D.Lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione – del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011)”.