La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con la pronuncia pubblicata il 22 febbraio 2018, n. 8591, in relazione agli artt. 190 e 191 Codice della Strada, i quali regolamentano il comportamento che i pedoni ed i conducenti devono porre in essere nell’ambito della circolazione stradale, ha statuito un importante principio di diritto, che di seguito viene riportato: “In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli utenti della strada”.
Con la suddetta decisione, pertanto, i Giudici di legittimità individuano precisamente la condotta che deve adottare l’utente della strada nell’effettuazione della retromarcia onde poter, in tal modo, evitare potenziali pregiudizi a terzi; a tal proposito, si richiama la fondamentale disposizione di cui all’art. 140 Codice della Strada (rubricato “Principio informatore della circolazione”), la quale dispone, al primo comma, che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.