Pillole di giurisprudenza: contestazione differita e consistenza della motivazione

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La Corte di Cassazione, Sez. II, con la pronuncia 9 luglio 2018, n. 18023, resa in tema di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, con riferimento ai rapporti tra contestazione differita dell’infrazione e consistenza della motivazione posta a base della medesima, ha espressamente statuito che “…fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio”.
Pertanto, anche alla luce delle fondamentali disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 s.m.i. relativa al procedimento amministrativo, l’organo accertatore, nella citata ipotesi di contestazione differita di una violazione delle norme previste dal Codice della Strada, ai fini di far valere la legittimità del suo operato, è tenuto a motivare adeguatamente ed incisivamente, e con una certa consistenza, il verbale irrogante le sanzioni disposte dal C.d.S., evidenziandone le ragioni e le circostanze poste a base dell’atto de quo.
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