stragiudiziale, assistendo importanti aziende, con particolare riferimento alle problematiche giuridiche concernenti il trasporto, la spedizione delle merci, nonché la logistica integrata, i contratti d’appalto ed i contratti interessanti il commercio internazionale.
La mia solida esperienza di studioso del settore mi ha permesso di dare vita, assieme ad alcuni valorosi amici e colleghi, assistiti da uno staff qualificato e competente, al Centro Studi Europeo dell’Autotrasporto di Merci, un progetto volto alla creazione di un portale dedicato al mondo dei trasporti, che vuole porsi come una piattaforma aperta e libera di confronto e dibattito, strumento di supporto a disposizione di tutti gli operatori, nazionali e internazionali, nonché come momento di aggregazione a livello europeo per professionisti ed imprese di questo fondamentale settore.
Lo scopo della realizzazione di un centro studi espressamente definito “europeo” e’ quello di creare un dialogo e un confronto a livello comunitario sulla materia del Diritto dei Trasporti e della Logistica, in particolare per quello che riguarda, almeno inizialmente, la movimentazione delle merci su strada ed operazioni ad essa accessorie e strumentali, con l’auspicio, a seguito di un positivo riscontro al progetto, di poterlo ampliare in un successivo momento, anche al settore del trasporto di persone.
Tale esigenza nasce dalla considerazione primaria che, finora, un dialogo coinvolgente le istituzioni scientifiche ed istituzionali europee in merito ad una materia fondamentale per l’odierna economia dei traffici è stato totalmente assente: infatti, per ora il dialogo si è avuto solo ed esclusivamente con il centro nevralgico dell’Unione Europea, ovvero con le sedi istituzionali di Bruxelles.
L’idea che mi ha spinto, quindi, a scrivere la presente, è proprio quella di presentare un progetto finalizzato alla creazione, in seno al Centro Studi Europeo dell’Autotrasporto Merci, di un punto di incontro e di confronto su quelli che sono i profili comuni e le differenze tra i vari sistemi legislativi disciplinanti il settore nei vari Stati, che possa permettere un costante e aggiornato confronto sulle numerose questioni che la normativa impone di affrontare nella pratica reale degli operatori.
Detto ciò, ritengo opportuno sintetizzare quelli che sono i pilastri principali che sorreggono il sistema italiano del trasporto merci su strada, in modo tale da fornire una prima informazione sul sistema legislativo italiano disciplinante la materia, che possa costituire essa stessa il punto di partenza per un utile scambio di informazioni.
Tali pilastri possono essere così individuati:
1) DISCIPLINA GENERALE PREVISTA DAL CODICE CIVILE E DISCIPLINA SPECIALE
Nell’ordinamento italiano la disciplina del contratto di trasporto di cose si rinviene in testi codicistici e normativa speciale; in particolare, oltre alla disciplina generale del contratto contenuta nel Codice Civile (artt.1678-1792) è presente la normativa dettata dalle leggi speciali (Legge 298/974, D.Lgs 286/05 e D.L. 112/2008) per il trasporto di merci su strada.
2) TRASPORTO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI
Il nostro ordinamento prevede una diversa disciplina del contratto a seconda che si tratti di trasporto conto proprio e di trasporto di merci per conto terzi. In particolare, quest’ultimo ha ormai assunto una connotazione tale da farlo configurare come autonomo, caratterizzato da principi propri quali:
a) La libera pattuizione del corrispettivo del trasporto;
b) la natura commerciale, in quanto funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa sia del vettore, sia del committente;
c) la responsabilità per rischio d’impresa;
d) la preferenza (ma non l’obbligo) accordata alla forma scritta, incentivata con sensibili vantaggi in favore di chi decide di concludere i contratti in tale forma
3) CARATTERI DEL TRASPORTO CONTO TERZI
Per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi è necessario rispondere a dei requisiti, quali:
a) Possesso di almeno un mezzo a titolo di proprietà;
b) Iscrizione all’Albo Autotrasporto della Provincia ove ha sede legale l’impresa con dimostrazione di rispondere ai requisiti, di cui si dirà sotto;
c) Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) presso la Motorizzazione civile, con dimostrazione del requisito dello stabilimento;
d) Accesso al mercato;
e) il soggetto in questione deve essere gestore dei trasporti con il compito di dirigere l’attività d’impresa di autotrasporto.
4) RESPONSABILITA’ FILIERA
Il nostro ordinamento prevede una responsabilità solidale del committente, del caricatore e del proprietario della merce con il vettore per violazione, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale previste dal Codice della Strada.
Tale sistema di “responsabilità di filiera” impone tra l’altro al committente di verificare, prima di stipulare il contratto di trasporto, la regolarità del vettore. Si tratta, quindi, di una verifica preliminare alla conclusione del contratto di trasporto: se il committente verifica preliminarmente la regolarità del vettore, non c’è responsabilità solidale; altrimenti, il committente che non verifica la regolarità del vettore, è obbligato in solido con il vettore e, in presenza di sub-vettori, anche con detti sub-vettori.
5) AZIONE DIRETTA
Il sistema di responsabilità solidale comporta che il vettore che ha eseguito un servizio di trasporto su incarico di altro vettore può agire direttamente nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto per ottenere il pagamento del corrispettivo.
La norma si applica, in particolare, ai casi di sub-vezione, cioè quando il vettore che si è obbligato ad eseguire il trasporto con contratto stipulato direttamente con il mittente o con un vettore precedente, incarica un altro vettore di eseguire il trasporto anziché eseguirlo direttamente.
Ciò per garantire il pagamento del corrispettivo al vettore finale, considerando, quindi, i soggetti che hanno ordinato il trasporto obbligati in solido nei limiti della prestazione ricevuta e della quota di corrispettivo pattuita, con azione di rivalsa nei confronti della loro controparte contrattuale.
6) GOVERNANCE INCARDINATA PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI CON L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DEI TRASPORTATORI
Al fine di effettuare l’iscrizione all’Albo del proprio settore, l’impresa che intende esercitare l’attività di autotrasporto per conto terzi deve dimostrare di possedere tre requisiti fondamentali:
a) onorabilità: consiste nell’assenza di una serie di condanne inflitte con sentenza definitiva e nell’assenza di condizioni ostative specificamente individuate nelle disposizioni vigenti;
b) capacità professionale: è un titolo che abilita al trasporto nazionale o trasporto nazionale/internazionale su strada di merci conseguito, salvo casi eccezionali, mediante il superamento di un esame;
c) capacità finanziaria: consiste nella disponibilità di risorse finanziarie tali da dimostrare la capacità di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale.
Delineato così, seppure in estrema sintesi, lo scenario normativo italiano, mi pare che sarebbe certamente utile aprire dei canali che possano portare ad un confronto sui vari sistemi normativi vigenti nei diversi paesi, per percepirne i tratti caratterizzanti ed aprire una discussione per poterne trarre utili spunti di riflessione e confronto da approfondire anche nell’ambito di attività convegnistiche e tavole rotonde che si potrebbero programmare anche in occasione di importanti eventi fieristici quali il Transpotec, che la città di Verona, ospita ogni biennio.
Confidando in un Vostro interessamento ed in un cortese riscontro alla presente, mi è gradita l’occasione per porgerVi molti cordiali saluti.
Prof. Avv. Maurizio Riguzzi.
Ordinario di Diritto dei Trasporti e della Logistica
Nell’Università di Verona”.