Per effettuare i trasporti internazionali in ambito comunitario con veicoli di massa o complessi veicolari di massa totale a pieno carico superiore a 3,5 ton è necessario il possesso di una licenza comunitaria «e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato del conducente» (art. 3 del Regolamento n. 1072/2009/CE).
 
Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, i vari Stati membri rilasciano la licenza comunitaria in unico originale di colore blu chiaro che dovrà essere conservato dall’impresa di trasporti, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria.
 
La licenza comunitaria è personale e vale per un periodo massimo  di 10 anni ed è rinnovabile.
 
Una copia certificata conforme della stessa deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore (durante la circolazione stradale sia a carico che a vuoto) ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo (art. 4, paragrafo 6, secondo. perioagenti preposti do, del Regolamento (CE) n. 1072/2009), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 46 della legge n. 298/1974 previste dall’ordinamento giuridico nazionale.
 
La licenza comunitaria è necessaria per i soli veicoli a motore;
 
In caso di complesso veicolare, va tenuta a bordo del trattore stradale ed estende i suoi effetti anche al rimorchio o semirimorchio.
 
Per il trattore stradale è necessaria l’immatricolazione in uno Stato membro, mentre il rimorchio o semirimorchio può anche essere immatricolato in uno Stato terzo.

 
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