{"id":83,"date":"2026-07-15T09:54:44","date_gmt":"2026-07-15T09:54:44","guid":{"rendered":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/esenzioni-cronotachigrafo\/"},"modified":"2026-07-15T09:54:44","modified_gmt":"2026-07-15T09:54:44","slug":"esenzioni-cronotachigrafo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/esenzioni-cronotachigrafo\/","title":{"rendered":"Esenzioni cronotachigrafo: chi pu\u00f2 farne a meno"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In breve<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Il cronotachigrafo<\/strong> \u00e8 obbligatorio per la maggior parte dei veicoli sopra le 3,5 tonnellate e per i bus oltre 9 posti, ma la <strong>normativa<\/strong> europea e quella italiana prevedono numerose <strong>esenzioni<\/strong>.<\/li><li>Il <strong>regolamento CE 561\/2006<\/strong> e il <strong>regolamento UE 165\/2014<\/strong> indicano i casi di <strong>esclusione<\/strong> generale, a cui si aggiungono le deroghe nazionali fissate dal <strong>DM 20 giugno 2007<\/strong> e, pi\u00f9 di recente, dal <strong>DM 22 aprile 2025<\/strong> del MIT.<\/li><li>Alcuni <strong>veicoli<\/strong> (mezzi di emergenza, trasporto non commerciale, storici, servizio di linea sotto i 50 km) sono fuori dall\u2019obbligo, ma solo se rispettano condizioni molto precise.<\/li><li>Per gli <strong>autotrasportatori<\/strong> che gestiscono flotte miste, la scelta sbagliata tra uso del cronotachigrafo ed <strong>esenzione<\/strong> pu\u00f2 portare a sanzioni pesanti in caso di controllo su strada.<\/li><li>Un buon software di <strong>fleet management<\/strong> e una procedura interna chiara aiutano i <strong>conducenti<\/strong> a non confondere viaggi in deroga e viaggi soggetti alla registrazione dei tempi di guida.<\/li><\/ul>\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_85 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/esenzioni-cronotachigrafo\/#Esenzioni_cronotachigrafo_2026_quadro_generale_e_regole_di_base\" >Esenzioni cronotachigrafo 2026: quadro generale e regole di base<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/esenzioni-cronotachigrafo\/#Veicoli_esclusi_dal_cronotachigrafo_secondo_il_regolamento_CE_5612006\" >Veicoli esclusi dal cronotachigrafo secondo il regolamento CE 561\/2006<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/esenzioni-cronotachigrafo\/#Deroghe_nazionali_italiane_DM_20_giugno_2007_e_DM_22_aprile_2025\" >Deroghe nazionali italiane: DM 20 giugno 2007 e DM 22 aprile 2025<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/esenzioni-cronotachigrafo\/#Uso_corretto_delle_esenzioni_rischi_per_conducenti_e_autotrasportatori\" >Uso corretto delle esenzioni: rischi per conducenti e autotrasportatori<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/esenzioni-cronotachigrafo\/#Come_gestire_flotte_miste_tra_veicoli_esenti_e_veicoli_soggetti_al_cronotachigrafo\" >Come gestire flotte miste tra veicoli esenti e veicoli soggetti al cronotachigrafo<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Esenzioni_cronotachigrafo_2026_quadro_generale_e_regole_di_base\"><\/span>Esenzioni cronotachigrafo 2026: quadro generale e regole di base<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il controllo su strada oggi dura pochi minuti e parte quasi sempre dal <strong>cronotachigrafo<\/strong>. L\u2019agente chiede la carta del conducente, guarda gli ultimi 28 giorni e verifica subito se il veicolo rientra o meno nell\u2019ambito di applicazione del <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006 e del regolamento UE 165\/2014. Capire quando si pu\u00f2 parlare di <strong>esenzione<\/strong> e quando no diventa quindi una questione concreta di tempi, di denaro e di organizzazione del lavoro.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La regola di partenza, aggiornata al 2026, \u00e8 semplice: per il trasporto di merci, il cronotachigrafo \u00e8 obbligatorio sui <strong>veicoli<\/strong> con massa complessiva autorizzata superiore a 3,5 tonnellate che circolano nell\u2019Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera. Per il trasporto passeggeri, l\u2019obbligo riguarda i mezzi con pi\u00f9 di 9 posti compreso il conducente. Intorno a questa regola di base esiste per\u00f2 una rete di <strong>esenzioni<\/strong> e <strong>esclusioni<\/strong> che coinvolge veicoli particolari, servizi speciali e tragitti limitati.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006, all\u2019articolo 3, elenca i casi in cui i tempi di guida e di riposo non si applicano. Il regolamento UE 165\/2014 disciplina invece l\u2019obbligo di installare e usare l\u2019apparecchio di controllo. A livello italiano, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti \u00e8 intervenuto prima con il <strong>DM 20 giugno 2007<\/strong>, poi con il <strong>DM 22 aprile 2025<\/strong>, introducendo deroghe aggiuntive per alcune tipologie di trasporto a corto raggio o con funzioni di servizio pubblico.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella pratica dell\u2019<strong>autotrasporto<\/strong> professionale, le situazioni dubbie nascono quasi sempre in tre casi: veicoli sotto le 7,5 tonnellate usati in modo misto tra attivit\u00e0 aziendale e conto terzi, trasporti di servizio (acqua, gas, nettezza urbana, manutenzione reti) e mezzi utilizzati saltuariamente per usi non commerciali. Ogni volta che il mezzo cambia uso, cambia anche la risposta alla domanda \u201cqui il cronotachigrafo serve oppure no?\u201d.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un altro punto che crea confusione riguarda i mezzi immatricolati prima del 1\u00b0 maggio 2006 con tachigrafo analogico. La presenza dell\u2019apparecchio analogico non elimina le <strong>esenzioni<\/strong>, ma costringe comunque l\u2019azienda a gestire dischi, archiviazione e controlli. Pi\u00f9 di una flotta ha deciso di sostituire volontariamente gli apparecchi vecchi con i digitali, proprio perch\u00e9 il rischio di errore manuale \u00e8 alto e le sanzioni sono rilevanti.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per un responsabile di flotta o per i piccoli <strong>autotrasportatori<\/strong> individuali, la prima decisione operativa \u00e8 quindi dividere con chiarezza i veicoli soggetti a cronotachigrafo da quelli che rientrano in <strong>esenzione<\/strong>, scrivendo nero su bianco quali servizi possono svolgere e quali no. Senza questa distinzione, ogni viaggio diventa un potenziale contenzioso in caso di fermo da parte delle forze dell\u2019ordine.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta chiarito il quadro generale, la domanda pratica \u00e8 come riconoscere, caso per caso, se il mezzo e il tipo di trasporto rientrano nelle deroghe previste dal diritto europeo. Qui entra in gioco l\u2019elenco delle esenzioni dirette previste dall\u2019articolo 3 del regolamento CE 561\/2006.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Veicoli_esclusi_dal_cronotachigrafo_secondo_il_regolamento_CE_5612006\"><\/span>Veicoli esclusi dal cronotachigrafo secondo il regolamento CE 561\/2006<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 3 del <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea nel 2006 e tuttora in vigore, definisce un gruppo di <strong>veicoli<\/strong> completamente esclusi dai tempi di guida e di riposo e, di conseguenza, dall\u2019obbligo di cronotachigrafo. Queste <strong>esenzioni<\/strong> sono valide in tutti gli Stati membri, Italia compresa, e rappresentano lo zoccolo duro delle esclusioni a livello europeo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra i casi pi\u00f9 ricorrenti nella pratica dell\u2019<strong>autotrasporto<\/strong> professionale spiccano i mezzi adibiti al trasporto passeggeri in regolare servizio di linea, con percorso che non supera i 50 chilometri. Parliamo ad esempio delle linee urbane ed extraurbane di breve raggio, dove frequenti fermate e tempi di guida ridotti rendono meno critica la gestione dei riposi. Per questi autobus l\u2019uso del cronotachigrafo non \u00e8 richiesto, a condizione che il servizio resti nei 50 km stabiliti.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019altra categoria rilevante riguarda i <strong>veicoli<\/strong> la cui velocit\u00e0 massima autorizzata non supera i 40 km\/h. Rientrano spesso in questa voce macchine operative lente, mezzi di manutenzione o attrezzature speciali che non vengono usate per lunghi trasferimenti su rete autostradale. Qui il legislatore europeo ha riconosciuto che il rischio legato alla stanchezza del conducente \u00e8 inferiore rispetto all\u2019autotrasporto classico.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meritano attenzione anche i mezzi appartenenti alle forze armate, alla protezione civile, ai vigili del fuoco e agli altri corpi responsabili dell\u2019ordine pubblico. In questi contesti, l\u2019esigenza di intervento rapido e continuativo ha prevalso sulla rigidit\u00e0 dei tempi di guida. Analogamente, sono in <strong>esenzione<\/strong> i veicoli utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio. Per esempio, un camion che porta pompe idrovore in un\u2019area allagata non si ferma dopo 4 ore e mezza perch\u00e9 lo dice il regolamento; resta per\u00f2 il dovere del datore di lavoro di tutelare la salute del personale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rientrano tra le <strong>esclusioni<\/strong> europee anche i mezzi destinati a usi medici, come le unit\u00e0 mobili attrezzate, e i carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 chilometri dalla propria base operativa. In questo perimetro il <strong>cronotachigrafo<\/strong> non \u00e8 necessario, ma il superamento del raggio di 100 km per attivit\u00e0 di \u201crecupero\u201d extra zona pu\u00f2 far scattare l\u2019obbligo, come chiarito da diverse note interpretative ministeriali.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altri casi tipici previsti dal <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006 riguardano i veicoli sottoposti a prove su strada per fini tecnici, quelli utilizzati per il trasporto non commerciale di merci e i veicoli storici utilizzati per trasporto non commerciale di persone o beni secondo la normativa nazionale sul veicolo d\u2019epoca. In tutti questi scenari, il punto di discriminazione \u00e8 l\u2019assenza di finalit\u00e0 commerciale del trasporto.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per visualizzare meglio il perimetro, la tabella seguente sintetizza alcuni casi europei di <strong>esenzione<\/strong> dal cronotachigrafo, con la relativa fonte normativa.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table>\n<thead>\n<tr>\n<th><strong>Tipologia di veicolo\/servizio<\/strong><\/th>\n<th><strong>Condizione di esenzione<\/strong><\/th>\n<th><strong>Riferimento normativo<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Autobus in servizio regolare di linea<\/td>\n<td>Percorso non superiore a 50 km<\/td>\n<td><strong>Art. 3, lett. a), Reg. CE 561\/2006<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Veicoli con velocit\u00e0 max \u2264 40 km\/h<\/td>\n<td>Limitazione costruttiva o omologativa<\/td>\n<td><strong>Art. 3, lett. b), Reg. CE 561\/2006<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mezzi di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco<\/td>\n<td>Veicoli di propriet\u00e0 e in servizio istituzionale<\/td>\n<td><strong>Art. 3, lett. c), Reg. CE 561\/2006<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Carri attrezzi specializzati<\/td>\n<td>Operativit\u00e0 entro 100 km dalla base<\/td>\n<td><strong>Art. 3, lett. g), Reg. CE 561\/2006<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Veicoli per trasporto non commerciale di merci<\/td>\n<td>Nessuna finalit\u00e0 economica diretta o indiretta<\/td>\n<td><strong>Art. 3, lett. h), Reg. CE 561\/2006<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Veicoli storici<\/td>\n<td>Riconoscimento come storico secondo diritto nazionale<\/td>\n<td><strong>Art. 3, lett. i), Reg. CE 561\/2006<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un caso che crea spesso equivoci riguarda il trasporto non commerciale con complessi veicolari fino a 7,5 tonnellate. Se il viaggio avviene senza scopo di lucro, per esempio per spostare attrezzature personali o per un\u2019associazione senza finalit\u00e0 commerciali, l\u2019obbligo di cronotachigrafo non scatta. Nel momento in cui il servizio assume natura economica, anche indiretta, si rientra per\u00f2 nel campo di applicazione della <strong>normativa<\/strong> su tempi di guida e riposo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i <strong>conducenti<\/strong> e per le aziende, il messaggio \u00e8 chiaro: le <strong>esenzioni<\/strong> europee sono una base importante, ma ogni singolo viaggio va valutato rispetto alla finalit\u00e0 concreta del trasporto. Appoggiarsi solo sul tipo di veicolo, senza guardare a cosa si sta facendo davvero, espone a contestazioni durante il controllo.<\/p>\n\n<figure class=\"is-provider-youtube is-type-video wp-block-embed wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Cronotachigrafo: chi deve usarlo? Veicoli esenti dal regolamento 561\/2006 CE\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/00hXwW_KvvI?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo aver chiarito il quadro comunitario, il passo successivo \u00e8 capire come l\u2019Italia abbia ampliato alcune <strong>esclusioni<\/strong> con i decreti ministeriali dedicati ai servizi di pubblica utilit\u00e0 e ai trasporti a corto raggio.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Deroghe_nazionali_italiane_DM_20_giugno_2007_e_DM_22_aprile_2025\"><\/span>Deroghe nazionali italiane: DM 20 giugno 2007 e DM 22 aprile 2025<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accanto alle <strong>esenzioni<\/strong> previste a livello europeo, l\u2019Italia ha introdotto una serie di deroghe specifiche per alcune categorie di <strong>veicoli<\/strong> e servizi. Il riferimento principale resta il <strong>DM 20 giugno 2007<\/strong>, emanato in attuazione del regolamento CE 3821\/85 e del regolamento CE 561\/2006, a cui si \u00e8 aggiunto il <strong>DM 22 aprile 2025<\/strong> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato per adeguare il quadro ai nuovi cronotachigrafi intelligenti e alle esigenze di servizio pubblico locale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il DM 20 giugno 2007 ha escluso dall\u2019applicazione degli articoli 5-9 del <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006 (et\u00e0 minima, tempi di guida, interruzioni e riposi) i trasporti effettuati con mezzi impiegati dai fornitori di servizi postali universali, entro un raggio di 50 km dal luogo di base dell\u2019impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca attivit\u00e0 principale del conducente. Un furgone del servizio postale che consegna corrispondenza portando anche il conducente a svolgere mansioni di sportello rientra in questa logica.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso decreto ha introdotto <strong>esclusioni<\/strong> per i mezzi dedicati a servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione delle reti idriche, elettriche e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, nettezza urbana, telegrafi, telefoni e radiodiffusione. In tutti questi casi, il legislatore ha voluto evitare che il cronotachigrafo ostacolasse attivit\u00e0 di pubblica utilit\u00e0 svolte su percorsi brevi e frammentati.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altri veicoli esentati a livello nazionale sono quelli che trasportano materiale per circhi e parchi di divertimenti, i mezzi usati per la raccolta del latte presso le aziende agricole con restituzione dei contenitori e i veicoli adibiti a scuola guida, ovviamente quando sono impiegati per l\u2019addestramento e non per un vero trasporto commerciale di passeggeri o merci. Nella pratica, molto dipende da come viene documentata la destinazione d\u2019uso del mezzo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il <strong>DM 22 aprile 2025<\/strong>, il MIT ha aggiornato l\u2019elenco dei casi in deroga all\u2019obbligo di dotazione e uso del cronotachigrafo ai sensi del regolamento UE 165\/2014. Il decreto ha tenuto conto dell\u2019introduzione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione e delle richieste delle associazioni di categoria per semplificare la gestione di alcuni servizi a raggio molto limitato. In diversi passaggi vengono valorizzati i tragitti brevi, le attivit\u00e0 sanitarie e i servizi locali.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella gestione quotidiana di una flotta, i casi che pi\u00f9 spesso ricadono nelle deroghe nazionali sono:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Veicoli dei servizi postali universali<\/strong> impiegati entro 50 km dalla base, con guida non prevalente nell\u2019attivit\u00e0 del lavoratore.<\/li><li><strong>Mezzi di nettezza urbana e manutenzione reti<\/strong>, impegnati in percorsi cittadini con soste continue e tempi di guida frammentati.<\/li><li><strong>Veicoli per circhi e parchi di divertimento<\/strong>, che si spostano tra diverse localit\u00e0 con frequenza limitata ma con allestimenti speciali.<\/li><li><strong>Autocarri per raccolta latte<\/strong> nelle aziende agricole e successiva restituzione dei contenitori.<\/li><li><strong>Veicoli di scuola guida<\/strong>, utilizzati durante le lezioni e gli esami pratici.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni <strong>autotrasportatore<\/strong> che opera in questi settori deve per\u00f2 prestare attenzione a due aspetti. Il primo riguarda il raggio operativo: superare i 50 o i 100 km indicati dai decreti, magari per una trasferta straordinaria, pu\u00f2 far venire meno l\u2019<strong>esenzione<\/strong>. Il secondo punto \u00e8 la natura dell\u2019attivit\u00e0 svolta dal conducente: se la guida del mezzo diventa di fatto la sua mansione principale, alcune deroghe perdono validit\u00e0.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su questi dettagli, in presenza di dubbi, \u00e8 opportuno confrontarsi con il consulente del lavoro o con le associazioni di categoria (FAI, CNA-Fita, Confartigianato Trasporti), perch\u00e9 una interpretazione troppo estensiva delle <strong>esclusioni<\/strong> pu\u00f2 portare a contestazioni durante i controlli coordinati tra Polizia stradale e Ispettorato del lavoro.<\/p>\n\n<figure class=\"is-provider-youtube is-type-video wp-block-embed wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Esenzione cronotachigrafo per veicoli da mercato rionale o autonegozi  --CHIARIMENTI MINISTERIALI-\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wqLU1OnPG_8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Definito il perimetro delle deroghe, resta da capire come comportarsi in pratica con i <strong>conducenti<\/strong> che, nel corso della settimana, alternano viaggi in <strong>esenzione<\/strong> e viaggi pienamente soggetti al cronotachigrafo.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uso_corretto_delle_esenzioni_rischi_per_conducenti_e_autotrasportatori\"><\/span>Uso corretto delle esenzioni: rischi per conducenti e autotrasportatori<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La domanda vera, nel lavoro quotidiano, non \u00e8 tanto chi rientra teoricamente nelle <strong>esenzioni<\/strong> del <strong>cronotachigrafo<\/strong>, ma come evitare che l\u2019uso disinvolto delle deroghe si trasformi in sanzioni per i <strong>conducenti<\/strong> e per gli <strong>autotrasportatori<\/strong>. Nella prassi, gli errori pi\u00f9 costosi nascono da flotte miste, turni mal pianificati e uso improprio delle funzioni del tachigrafo digitale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un punto delicato riguarda la modalit\u00e0 \u201cOUT\u201d (fuori campo di applicazione). Guidare in OUT su viabilit\u00e0 ordinaria, quando in realt\u00e0 si sta svolgendo un trasporto soggetto al <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006, equivale a guidare senza carta inserita. La giurisprudenza italiana e le circolari del Ministero dell\u2019Interno hanno chiarito che le sanzioni sono pesanti, con importi che, secondo il D.Lgs. 234\/2007 aggiornato, possono superare i mille euro nei casi pi\u00f9 gravi e portare anche alla sospensione della patente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altro nodo critico \u00e8 la confusione tra trasporto non commerciale e conto proprio. Il regolamento 561 definisce il trasporto non commerciale come qualsiasi trasporto stradale che non rientra nel conto terzi o nel conto proprio. Non rientra quindi nella deroga, ad esempio, il trasferimento di un mezzo speciale dotato di attrezzature usate per un\u2019attivit\u00e0 professionale remunerata. Ogni volta che dietro il viaggio c\u2019\u00e8 una finalit\u00e0 economica, l\u2019<strong>esenzione<\/strong> rischia di cadere.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella gestione dei tempi di guida, i dati ufficiali restano chiari: massimo 4 ore e mezza di guida consecutive, poi almeno 45 minuti di pausa, con possibilit\u00e0 di spezzare la pausa in 15 + 30 minuti. La giornata di guida pu\u00f2 arrivare a 9 ore, elevabili fino a 10 ore solo due volte a settimana, con un tetto di 56 ore settimanali e 90 ore su due settimane. Ogni abuso, anche se giustificato dal fatto che alcuni viaggi sono stati svolti in <strong>esenzione<\/strong>, viene sanzionato sulla base delle registrazioni effettive.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le violazioni pi\u00f9 ricorrenti nei verbali riguardano il superamento dei tempi di guida, la mancata osservanza delle interruzioni, l\u2019uso improprio dell\u2019OUT e la mancata registrazione di attivit\u00e0 svolte con il veicolo in assenza della carta del conducente. Il D.Lgs. 234\/2007, modificato pi\u00f9 volte, prevede sanzioni che, per il superamento dei tempi di guida stabiliti dal <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006, vanno indicativamente da 41 a 165 euro per superamenti contenuti, con importi pi\u00f9 elevati oltre determinate soglie percentuali.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per ridurre il rischio operativo, ogni impresa di <strong>autotrasporto<\/strong> pu\u00f2 strutturare una procedura interna che distingua con chiarezza, nel programma di viaggio:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Giornate interamente in regime di cronotachigrafo<\/strong>, con carta inserita dall\u2019inizio alla fine del turno.<\/li><li><strong>Giornate miste<\/strong>, in cui una parte del servizio rientra in deroga e una parte no, con istruzioni precise su quando inserire o estrarre la carta e su come effettuare le registrazioni manuali.<\/li><li><strong>Giornate interamente in esenzione<\/strong>, con annotazioni interne che giustifichino il regime applicato in caso di controllo successivo.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La formazione specifica sul tachigrafo digitale gioca un ruolo decisivo. I corsi di almeno 8 ore previsti dalla <strong>normativa<\/strong> nazionale, tenuti da docenti accreditati dal MIT, spiegano nel dettaglio come impostare i tempi, usare correttamente le funzioni e gestire i casi di carta guasta o mancante. Secondo i dati delle Camere di Commercio aggiornati al 2022, una carta del conducente costa circa <strong>40,17 euro<\/strong> tra diritti di segreteria e spese postali e ha validit\u00e0 quinquennale; guidare senza carta, salvo eccezioni documentate di massimo 30 giorni in attesa del rilascio, comporta conseguenze immediate.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel lavoro di tutti i giorni, un <strong>conducente<\/strong> che alterna mezzi in <strong>esenzione<\/strong> e mezzi soggetti al cronotachigrafo deve avere un\u2019unica bussola: ogni chilometro percorso che pu\u00f2 ricadere nel campo del <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006 va registrato correttamente, senza scorciatoie. Tutto il resto diventa terreno di contestazione in caso di incidente o controllo mirato.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_gestire_flotte_miste_tra_veicoli_esenti_e_veicoli_soggetti_al_cronotachigrafo\"><\/span>Come gestire flotte miste tra veicoli esenti e veicoli soggetti al cronotachigrafo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Molte realt\u00e0 dell\u2019<strong>autotrasporto<\/strong> italiano non lavorano con flotte omogenee. Nella stessa azienda convivono furgoni sotto le 3,5 tonnellate, autocarri da 7,5 tonnellate impiegati talvolta per usi aziendali non commerciali, trattori stradali pienamente soggetti al <strong>cronotachigrafo<\/strong> e mezzi speciali che rientrano in <strong>esenzione<\/strong> per manutenzione reti o servizi di nettezza urbana. Senza uno schema chiaro, i <strong>conducenti<\/strong> finiscono per confondere le regole e il rischio di sanzioni cresce.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prima scelta strategica riguarda l\u2019assegnazione dei mezzi. Ogni veicolo andrebbe etichettato internamente come \u201csempre soggetto\u201d, \u201csempre esente\u201d o \u201cmisto\u201d. I mezzi sempre esenti sono quelli che, per tipo di servizio (per esempio manutenzione reti idriche) e per caratteristiche (velocit\u00e0 limitata, raggio operativo ridotto), non entrano mai nel campo del <strong>regolamento<\/strong> CE 561\/2006. I veicoli sempre soggetti sono invece i classici bilici e motrici per conto terzi, dove non esiste spazio per interpretazioni.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pi\u00f9 complessa \u00e8 la gestione dei veicoli misti. Un autocarro di 7,5 tonnellate utilizzato alcune volte per trasporto non commerciale di attrezzature aziendali e altre volte per servizi con fatturazione verso terzi cambia regime a seconda del viaggio. In questi casi \u00e8 utile predisporre schede di viaggio in cui l\u2019ufficio operativo indichi chiaramente il tipo di servizio, il raggio d\u2019azione previsto e la necessit\u00e0 di usare o meno la carta tachigrafica.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I sistemi di <strong>fleet management<\/strong> moderni, collegati al <strong>cronotachigrafo<\/strong> digitale, permettono lo scarico automatico dei dati e la loro analisi quasi in tempo reale. Soluzioni di questo tipo, proposte sul mercato europeo da diversi operatori, consentono di:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Monitorare la conformit\u00e0<\/strong> ai tempi di guida e di riposo per ogni conducente.<\/li><li><strong>Individuare viaggi anomali<\/strong> svolti in modalit\u00e0 OUT o senza carta quando l\u2019azienda aveva previsto un servizio soggetto alle regole.<\/li><li><strong>Conservare in modo strutturato<\/strong> i dati della carta del conducente e della memoria di massa, evitando smarrimenti che portano a sanzioni.<\/li><li><strong>Documentare eventuali esenzioni<\/strong> con report specifici che associano il tipo di servizio alle deroghe previste dalla <strong>normativa<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nelle flotte organizzate, ogni nuovo <strong>conducente<\/strong> viene affiancato per le prime settimane da un collega esperto che lo guida nella distinzione tra veicoli esenti e non esenti, spiegando per quali mezzi la carta va inserita a inizio turno e per quali no. Una prassi di questo tipo riduce drasticamente gli errori di utilizzo, soprattutto sulla funzione OUT, che molti usano in modo superficiale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal punto di vista economico, installare volontariamente il <strong>cronotachigrafo<\/strong> anche sui mezzi in <strong>esenzione<\/strong> pu\u00f2 avere senso solo oltre certi volumi di chilometri annui o quando la flotta \u00e8 molto grande. Sotto i 30.000 km l\u2019anno per mezzo, tra costo d\u2019installazione, taratura periodica (circa <strong>150-190 euro<\/strong> pi\u00f9 IVA secondo i listini medi 2023) e gestione dati, spesso non conviene trasformare un veicolo esente in veicolo soggetto solo per \u201cavere tutto sotto controllo\u201d. In questi casi \u00e8 pi\u00f9 efficace lavorare su procedure e formazione.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per una gestione ordinata delle flotte miste, la chiave resta quindi una combinazione di organizzazione interna, strumenti di controllo e aggiornamento continuo sulla <strong>normativa<\/strong>. Ogni decisione su <strong>esenzioni<\/strong> e <strong>esclusioni<\/strong> deve essere documentata, spiegata ai conducenti e verificata periodicamente, perch\u00e9 gli errori non emergono quando tutto va bene, ma quando arriva un controllo o, peggio, un incidente con indagine approfondita sui tempi di guida.<\/p>\n\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Chi u00e8 esente dall'obbligo di cronotachigrafo secondo il regolamento CE 561\/2006?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Le principali esenzioni europee riguardano i veicoli per trasporto passeggeri in servizio regolare di linea con percorso non superiore a 50 km, i mezzi con velocitu00e0 massima autorizzata non superiore a 40 km\/h, i veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e di altri corpi di ordine pubblico, i mezzi utilizzati in emergenze o operazioni di salvataggio, i veicoli per usi medici, i carri attrezzi specializzati entro 100 km dalla base, i veicoli impiegati in prove tecniche e quelli utilizzati per trasporto non commerciale di merci o come veicoli storici in uso non commerciale.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Un complesso veicolare fino a 7,5 tonnellate puu00f2 essere esente dal cronotachigrafo?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Su00ec, se il trasporto di cose viene effettuato con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e l'attivitu00e0 avviene a fini non commerciali, non sussiste l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo. Nel momento in cui il viaggio ha una finalitu00e0 economica, diretta o indiretta, si entra peru00f2 nel campo di applicazione del regolamento CE 561\/2006.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Cosa prevede il DM 20 giugno 2007 in tema di esenzioni?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Il DM 20 giugno 2007 ha escluso dall'applicazione degli articoli 5-9 del regolamento CE 561\/2006 i trasporti svolti con veicoli impiegati dai fornitori di servizi universali postali entro 50 km dalla base, nonchu00e9 i mezzi usati per servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione reti idriche, elettriche e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, nettezza urbana, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, circhi e parchi di divertimenti, raccolta latte nelle aziende agricole e veicoli adibiti a scuola guida.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Cosa rischia un conducente che guida in modalitu00e0 OUT in condizioni non esenti?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Guidare in modalitu00e0 OUT su viabilitu00e0 ordinaria quando il trasporto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE 561\/2006 equivale a guidare senza carta tachigrafica inserita. In questi casi si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 234\/2007 per mancata registrazione dei tempi di guida, con importi elevati e, nei casi piu00f9 gravi, sospensione della patente di guida.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Chi puu00f2 aiutare a interpretare correttamente le esenzioni dal cronotachigrafo?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Per i casi che dipendono dalla situazione specifica dell'azienda (tipo di contratto, struttura dei servizi, organizzazione dei turni), u00e8 opportuno rivolgersi al consulente del lavoro o alle associazioni di categoria come FAI, CNA-Fita, Confartigianato Trasporti. Questi soggetti possono verificare l'applicazione concreta delle norme nazionali ed europee e indicare la soluzione piu00f9 prudente.\"}}]}\n<\/script>\n<h3>Chi \u00e8 esente dall&rsquo;obbligo di cronotachigrafo secondo il regolamento CE 561\/2006?<\/h3>\n<p>Le principali esenzioni europee riguardano i veicoli per trasporto passeggeri in servizio regolare di linea con percorso non superiore a 50 km, i mezzi con velocit\u00e0 massima autorizzata non superiore a 40 km\/h, i veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e di altri corpi di ordine pubblico, i mezzi utilizzati in emergenze o operazioni di salvataggio, i veicoli per usi medici, i carri attrezzi specializzati entro 100 km dalla base, i veicoli impiegati in prove tecniche e quelli utilizzati per trasporto non commerciale di merci o come veicoli storici in uso non commerciale.<\/p>\n<h3>Un complesso veicolare fino a 7,5 tonnellate pu\u00f2 essere esente dal cronotachigrafo?<\/h3>\n<p>S\u00ec, se il trasporto di cose viene effettuato con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e l&rsquo;attivit\u00e0 avviene a fini non commerciali, non sussiste l&rsquo;obbligo di utilizzo del cronotachigrafo. Nel momento in cui il viaggio ha una finalit\u00e0 economica, diretta o indiretta, si entra per\u00f2 nel campo di applicazione del regolamento CE 561\/2006.<\/p>\n<h3>Cosa prevede il DM 20 giugno 2007 in tema di esenzioni?<\/h3>\n<p>Il DM 20 giugno 2007 ha escluso dall&rsquo;applicazione degli articoli 5-9 del regolamento CE 561\/2006 i trasporti svolti con veicoli impiegati dai fornitori di servizi universali postali entro 50 km dalla base, nonch\u00e9 i mezzi usati per servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione reti idriche, elettriche e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, nettezza urbana, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, circhi e parchi di divertimenti, raccolta latte nelle aziende agricole e veicoli adibiti a scuola guida.<\/p>\n<h3>Cosa rischia un conducente che guida in modalit\u00e0 OUT in condizioni non esenti?<\/h3>\n<p>Guidare in modalit\u00e0 OUT su viabilit\u00e0 ordinaria quando il trasporto rientra nell&rsquo;ambito di applicazione del regolamento CE 561\/2006 equivale a guidare senza carta tachigrafica inserita. In questi casi si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 234\/2007 per mancata registrazione dei tempi di guida, con importi elevati e, nei casi pi\u00f9 gravi, sospensione della patente di guida.<\/p>\n<h3>Chi pu\u00f2 aiutare a interpretare correttamente le esenzioni dal cronotachigrafo?<\/h3>\n<p>Per i casi che dipendono dalla situazione specifica dell&rsquo;azienda (tipo di contratto, struttura dei servizi, organizzazione dei turni), \u00e8 opportuno rivolgersi al consulente del lavoro o alle associazioni di categoria come FAI, CNA-Fita, Confartigianato Trasporti. Questi soggetti possono verificare l&rsquo;applicazione concreta delle norme nazionali ed europee e indicare la soluzione pi\u00f9 prudente.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In breve Esenzioni cronotachigrafo 2026: quadro generale e regole di base Il controllo su strada oggi dura pochi minuti e parte quasi sempre dal cronotachigrafo. L\u2019agente chiede la carta del conducente, guarda gli ultimi 28 giorni e verifica subito se il veicolo rientra o meno nell\u2019ambito di applicazione del regolamento CE 561\/2006 e del regolamento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-83","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa-e-sanzioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}