{"id":624,"date":"2026-10-06T18:46:33","date_gmt":"2026-10-06T18:46:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/targhe-prova-normativa\/"},"modified":"2026-10-06T19:09:54","modified_gmt":"2026-10-06T19:09:54","slug":"targhe-prova-normativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/targhe-prova-normativa\/","title":{"rendered":"Targhe prova: guida completa ai punti chiave della nuova normativa"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel 2026 le <strong>targhe prova<\/strong> restano uno strumento di lavoro per officine, concessionarie, carrozzerie, costruttori e imprese che movimentano veicoli. Non sono una targa sostitutiva e non trasformano un trasferimento ordinario in una prova tecnica. Il controllo su strada parte dalla stessa domanda: perch\u00e9 quel mezzo sta circolando e chi \u00e8 presente a bordo?<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I cambiamenti introdotti dal Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, si inseriscono nel percorso gi\u00e0 tracciato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229 e dalle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Circolare MIT prot. n. 6859 del 9 giugno 2025 chiarisce diversi aspetti operativi che imprese e addetti devono mettere in procedura interna.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>La circolazione di prova riguarda veicoli non immatricolati e veicoli gi\u00e0 immatricolati, ma solo per attivit\u00e0 ammesse dalla legge targhe prova.<\/li><li>La presenza a bordo del titolare, del preposto, del dipendente o del collaboratore delegato deve essere documentabile.<\/li><li>Un veicolo con revisione scaduta pu\u00f2 muoversi in prova soltanto quando lo spostamento serve davvero a prova, controllo, allestimento o vendita.<\/li><li>Il limite di <strong>100 chilometri<\/strong> riguarda soltanto specifiche imprese che trasferiscono veicoli non immatricolati verso o da aree di stoccaggio.<\/li><li>Le autorizzazioni hanno validit\u00e0 annuale e le procedure amministrative sono gestite in via digitale dalla Motorizzazione.<\/li><\/ul>\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_88 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/targhe-prova-normativa\/#Normativa_targhe_prova_e_fonti_da_controllare_prima_di_usare_il_veicolo\" >Normativa targhe prova e fonti da controllare prima di usare il veicolo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/targhe-prova-normativa\/#Uso_targhe_prova_su_veicoli_immatricolati_e_revisione_scaduta\" >Uso targhe prova su veicoli immatricolati e revisione scaduta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/targhe-prova-normativa\/#Requisiti_targhe_prova_per_titolare_delegato_e_persone_a_bordo\" >Requisiti targhe prova per titolare, delegato e persone a bordo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/targhe-prova-normativa\/#Registrazione_targhe_prova_numero_di_autorizzazioni_e_rinnovi_digitali\" >Registrazione targhe prova, numero di autorizzazioni e rinnovi digitali<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/targhe-prova-normativa\/#Posizionamento_assicurazione_e_controlli_targhe_prova_su_strada\" >Posizionamento, assicurazione e controlli targhe prova su strada<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Normativa_targhe_prova_e_fonti_da_controllare_prima_di_usare_il_veicolo\"><\/span>Normativa targhe prova e fonti da controllare prima di usare il veicolo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa targhe prova non si legge partendo dalla targa fisica. Si parte dall\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa e dalla ragione concreta dello spostamento. Il riferimento storico resta il DPR 24 novembre 2001, n. 474, modificato dal DPR n. 229 del 21 dicembre 2023.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il quadro \u00e8 stato precisato dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del <strong>2 maggio 2024<\/strong>, prot. n. 12666. Nel 2025 il legislatore \u00e8 intervenuto di nuovo con il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, poi convertito nella Legge n. 105 del 18 luglio 2025. Per l\u2019applicazione pratica va tenuta a disposizione anche la <a href=\"https:\/\/www.mit.gov.it\/normativa\/circolare-protocollo-6859-del-09062025\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Circolare MIT prot. 6859 del 9 giugno 2025<\/a>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo insieme di testi ha un obiettivo chiaro. La targa prova deve rimanere collegata a prove tecniche, costruttive o sperimentali, dimostrazioni commerciali, allestimenti, navettamenti e movimentazioni autorizzate. Non pu\u00f2 diventare una scorciatoia per far circolare ogni giorno un veicolo privo dei requisiti ordinari.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le categorie di veicoli ammesse dalla legge targhe prova<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina distingue due gruppi. Nel primo rientrano i veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati e i prototipi che non hanno ancora ottenuto l\u2019omologazione. Nel secondo rientrano i veicoli gi\u00e0 immatricolati in Italia, in un Paese dell\u2019Unione europea o in un Paese extra-UE, purch\u00e9 nazionalizzati in Italia e muniti dei documenti di circolazione previsti.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione conta perch\u00e9 per anni si \u00e8 discusso soprattutto dei mezzi gi\u00e0 targati. La sentenza della Corte di cassazione n. 17665 del 25 agosto 2020 aveva dato una lettura restrittiva, collegando l\u2019uso della targa di prova ai veicoli non immatricolati e creando incertezza anche sul piano assicurativo. I successivi interventi normativi e amministrativi hanno chiarito la possibilit\u00e0 di usare l\u2019autorizzazione anche su mezzi gi\u00e0 immatricolati, nei limiti stabiliti.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Veicolo<\/th>\n<th>Circolazione con autorizzazione di prova<\/th>\n<th>Condizione operativa<\/th>\n<th>Riferimento<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Nuovo non immatricolato<\/td>\n<td>Ammessa<\/td>\n<td>Prova, dimostrazione, allestimento, trasferimento ammesso<\/td>\n<td>DPR 474\/2001 e DPR 229\/2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Prototipo non omologato<\/td>\n<td>Ammessa<\/td>\n<td>Prova tecnica, sperimentale o costruttiva<\/td>\n<td>Circolare MIT 2 maggio 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Veicolo gi\u00e0 immatricolato<\/td>\n<td>Ammessa<\/td>\n<td>Finalit\u00e0 reale di prova, vendita o allestimento<\/td>\n<td>Circolare MIT 2 maggio 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Veicolo radiato per esportazione<\/td>\n<td>Non ammessa con targa prova<\/td>\n<td>Serve foglio di via per porto o confine<\/td>\n<td>Art. 99 Codice della strada<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso che si incontra spesso in officina riguarda un autocarro usato appena acquisito, con difetto al sistema frenante o con allestimento da verificare. Un breve percorso per collaudare l\u2019intervento pu\u00f2 rientrare nell\u2019uso targhe prova. Un viaggio per consegnare merce al cliente, invece, non diventa lecito perch\u00e9 il mezzo ha una targa prova appesa dietro.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione protegge anche l\u2019impresa. Se la motivazione \u00e8 scritta sul foglio di servizio, coerente con l\u2019attivit\u00e0 aziendale e verificabile dal lavoro svolto, il controllo ha una base documentale. Se manca questa coerenza, il mezzo appare come un veicolo in normale esercizio senza le condizioni richieste.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1536\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/targhe-prova-normativa-guida-illustration.jpg\" alt=\"Comptoir d&apos;atelier automobile avec cl\u00e9s, chemises ferm\u00e9es et tampon encreur\" class=\"wp-image-626\" srcset=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/targhe-prova-normativa-guida-illustration.jpg 1536w, https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/targhe-prova-normativa-guida-illustration-300x200.jpg 300w, https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/targhe-prova-normativa-guida-illustration-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/targhe-prova-normativa-guida-illustration-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Illustration g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par intelligence artificielle.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uso_targhe_prova_su_veicoli_immatricolati_e_revisione_scaduta\"><\/span>Uso targhe prova su veicoli immatricolati e revisione scaduta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il punto pi\u00f9 delicato della guida completa riguarda i veicoli gi\u00e0 immatricolati. La circolare MIT del 2 maggio 2024 ha confermato che possono circolare in prova, ma non per qualsiasi motivo. La finalit\u00e0 deve essere collegata alla prova tecnica, alla costruzione, alla vendita, all\u2019allestimento o a una movimentazione prevista dalla disciplina.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il mezzo pu\u00f2 essere immatricolato in Italia o provenire dall\u2019estero ed essere stato nazionalizzato. La disponibilit\u00e0 dei documenti di circolazione resta necessaria. La targa prova non cancella l\u2019identit\u00e0 amministrativa del veicolo e non autorizza la rimozione delle targhe ordinarie.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quando la revisione non blocca il tragitto di prova<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i veicoli immatricolati, la circolazione di prova pu\u00f2 avvenire in deroga agli obblighi di revisione dell\u2019articolo 80 del Codice della strada. La deroga non \u00e8 generale. Serve a consentire proprio quella prova che porta il mezzo verso la verifica tecnica, la riparazione, la dimostrazione o il controllo necessario.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina richiamata dalla circolare ammette il percorso anche quando la revisione \u00e8 scaduta. Lo consente inoltre quando il veicolo \u00e8 stato sospeso dalla circolazione dopo l\u2019accertamento degli organi di polizia stradale ai sensi dell\u2019articolo 80, comma 14, del Codice della strada. Rientrano nei casi anche l\u2019esito revisione \u201cripetere\u201d e la pendenza di un provvedimento di revisione singola.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La parola decisiva \u00e8 sempre \u201cprova\u201d. Un veicolo con revisione scaduta pu\u00f2 uscire dall\u2019officina per verificare un difetto risolto, raggiungere una sede tecnica o svolgere il percorso dimostrativo collegato alla vendita. Non pu\u00f2 essere utilizzato per una consegna ordinaria, per il trasporto di materiali dell\u2019impresa o per far fronte a un mezzo aziendale indisponibile.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei controlli targhe prova, il personale su strada verifica spesso la posizione della targa, i documenti dell\u2019autorizzazione, l\u2019identit\u00e0 del conducente e la ragione della circolazione. Un ordine di lavoro, una scheda di accettazione, un appuntamento di revisione o la documentazione di una dimostrazione commerciale possono spiegare il tragitto. Non sostituiscono la norma, ma rendono verificabile ci\u00f2 che l\u2019impresa dichiara.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il limite dei 100 chilometri non riguarda tutti<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra i punti chiave pi\u00f9 fraintesi c\u2019\u00e8 la distanza massima di <strong>100 chilometri<\/strong>. La circolare del 2 maggio 2024 la riferisce alle imprese autorizzate al trasferimento su strada di veicoli non immatricolati da o verso aree di stoccaggio. Non \u00e8 un tetto automatico applicabile a ogni officina, concessionaria, carrozzeria o costruttore.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lettura corretta evita due errori opposti. Il primo consiste nel fermare una prova reale solo perch\u00e9 supera cento chilometri, quando il soggetto autorizzato e la finalit\u00e0 seguono un\u2019altra disciplina. Il secondo consiste nell\u2019usare quella distanza come patente per ogni trasferimento, anche quando l\u2019impresa opera proprio nel settore dello stoccaggio e deve rispettare il limite.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I veicoli radiati per esportazione seguono una strada diversa. Per raggiungere il porto, il luogo di partenza o il valico di confine devono avere il foglio di via previsto dall\u2019articolo 99 del Codice della strada. L\u2019autorizzazione alla circolazione di prova non sostituisce quel documento.<\/p>\n\n<figure class=\"is-provider-youtube is-type-video wp-block-embed wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"CONCORSO DIFESA 2026 \ud83d\udd25 Ordinamento del Ministero: TUTTO quello che devi sapere + 10 QUIZ\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/jkshDoPFWf0?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per un\u2019impresa di trasporto questa regola ha un effetto pratico immediato. Un trattore stradale fermo per revisione o riparazione non deve essere reinserito nel servizio di linea con la targa prova. La pianificazione del parco mezzi deve prevedere un veicolo sostitutivo regolare, anche se questo comporta un costo aggiuntivo di fermo o noleggio.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Requisiti_targhe_prova_per_titolare_delegato_e_persone_a_bordo\"><\/span>Requisiti targhe prova per titolare, delegato e persone a bordo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I requisiti targhe prova non riguardano soltanto l\u2019impresa che ha ottenuto l\u2019autorizzazione. Riguardano anche la persona che usa materialmente il veicolo. Dal 2025 le regole sulla presenza a bordo sono pi\u00f9 nette, perch\u00e9 la targa deve essere utilizzata sotto il controllo effettivo del titolare o di un soggetto collegato all\u2019impresa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rappresentante legale dell\u2019impresa titolare pu\u00f2 essere presente personalmente. Pu\u00f2 esserci anche il preposto. Quando nessuno dei due sale sul veicolo, deve entrare in gioco una delega corretta e un rapporto professionale che rientri tra quelli ammessi dalla disciplina.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dipendenti e collaboratori che possono condurre o accompagnare la prova<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La delega pu\u00f2 essere rilasciata a un dipendente dell\u2019impresa titolare. Pu\u00f2 essere rilasciata anche a un collaboratore con contratto di agenzia di durata non inferiore a <strong>12 mesi<\/strong>. In entrambi i casi la delega deve provenire dal rappresentante legale dell\u2019impresa titolare dell\u2019autorizzazione.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa ammette inoltre il dipendente di una societ\u00e0 controllata o collegata, purch\u00e9 esista un legame funzionale con l\u2019impresa titolare e sia presente la delega. Non basta che due societ\u00e0 abbiano rapporti commerciali o utilizzino gli stessi locali. Il collegamento deve essere reale, documentabile e coerente con l\u2019organizzazione aziendale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La delega deve identificare chi la rilascia, chi la riceve e l\u2019autorizzazione interessata. Deve risultare il rapporto con l\u2019impresa. In un controllo \u00e8 prudente avere a bordo la copia della delega e un documento che dimostri la qualifica del dipendente o del collaboratore, oltre ai documenti relativi al veicolo e all\u2019autorizzazione.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Il rappresentante legale pu\u00f2 utilizzare direttamente l\u2019autorizzazione alla circolazione di prova.<\/li><li>Il preposto pu\u00f2 essere presente secondo l\u2019organizzazione dichiarata dall\u2019impresa.<\/li><li>Il dipendente dell\u2019impresa pu\u00f2 operare se munito di delega del rappresentante legale.<\/li><li>Il collaboratore deve avere un contratto di agenzia di almeno dodici mesi e una delega formale.<\/li><li>Il dipendente di societ\u00e0 controllata o collegata deve avere delega e collegamento funzionale dimostrabile.<\/li><\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Passeggeri ammessi durante le prove tecniche e commerciali<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La persona autorizzata non \u00e8 necessariamente l\u2019unica a bordo. Se il test ha finalit\u00e0 tecnica, possono salire gli addetti alle operazioni di prova. Pensate a un tecnico dell\u2019allestitore che deve verificare un impianto idraulico, una presa di forza, una sponda montacarichi o un sistema telematico installato sul mezzo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando il veicolo circola per una dimostrazione commerciale, possono essere presenti gli eventuali acquirenti. La loro presenza deve restare collegata alla prova e non trasformare il viaggio in trasporto privato o aziendale. Il criterio \u00e8 semplice da spiegare durante un controllo: chi \u00e8 a bordo deve avere una funzione riconoscibile rispetto alla prova o alla vendita.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa impostazione \u00e8 utile anche alle aziende che aggiornano il parco. Chi valuta un mezzo industriale usato deve distinguere il test drive dal trasferimento operativo. I dati sul mercato dei <a href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/veicoli-industriali-usati-2024\/\">veicoli industriali usati nel 2024<\/a> mostrano quanto il canale dell\u2019usato pesi nelle scelte delle flotte, ma l\u2019acquisto non elimina gli obblighi di circolazione e documentazione.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In una procedura interna ben fatta, l\u2019ufficio consegna chiavi, autorizzazione, delega e foglio con la causale prima dell\u2019uscita. Il conducente controlla che l\u2019itinerario sia compatibile con quella causale. Questa verifica richiede pochi minuti e vale pi\u00f9 di molte spiegazioni date dopo un verbale.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Registrazione_targhe_prova_numero_di_autorizzazioni_e_rinnovi_digitali\"><\/span>Registrazione targhe prova, numero di autorizzazioni e rinnovi digitali<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La registrazione targhe prova \u00e8 diventata un passaggio centrale nella gestione aziendale. Il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni sono gestiti attraverso i servizi della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese. La tendenza \u00e8 la completa tracciabilit\u00e0 digitale delle procedure amministrative.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni autorizzazione dura <strong>un anno<\/strong>. Non va confusa con una targa di propriet\u00e0 dell\u2019azienda utilizzabile senza limiti temporali. Alla scadenza si apre il tema del rinnovo e della verifica dei requisiti, compreso il numero massimo di autorizzazioni riconoscibili al titolare.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il numero di targhe disponibili deve seguire la struttura reale<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema non consente una crescita illimitata delle autorizzazioni. Il numero rilasciabile tiene conto del personale dipendente e dei collaboratori impiegati nell\u2019attivit\u00e0. La ratio \u00e8 concreta: se un\u2019impresa ha una struttura ridotta, non pu\u00f2 gestire decine di targhe prova come se avesse una rete nazionale di tecnici e venditori.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le attivit\u00e0 di prova tecnica, sperimentale o costruttiva il quadro pu\u00f2 richiedere valutazioni specifiche. La documentazione aziendale deve perci\u00f2 essere ordinata prima di inoltrare la richiesta. Visure, rapporti di lavoro, contratti di agenzia e indicazione dell\u2019attivit\u00e0 svolta devono raccontare la stessa realt\u00e0.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le autorizzazioni rilasciate fino al 28 febbraio 2024 hanno mantenuto la validit\u00e0 fino alla naturale scadenza annuale. Per quelle in scadenza dal 29 febbraio 2024, il rinnovo \u00e8 stato subordinato alla verifica che il titolare non possedesse gi\u00e0 un numero complessivo superiore a quello rilasciabile in base alla propria struttura.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel 2026 la fase transitoria \u00e8 ormai alle spalle per la maggior parte degli operatori. Rimane per\u00f2 una lezione pratica. Non conviene attendere la scadenza per ricostruire l\u2019elenco di autorizzazioni, delegati, dipendenti e collaboratori. Il controllo amministrativo va fatto durante l\u2019anno, soprattutto quando un dipendente esce dall\u2019azienda o un contratto di agenzia termina.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Documenti e controlli interni che riducono gli errori<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le procedure amministrative funzionano quando l\u2019impresa assegna una responsabilit\u00e0 chiara. Nelle piccole officine pu\u00f2 essere il titolare. In una concessionaria o in un gruppo con pi\u00f9 sedi serve un responsabile che controlli scadenze, deleghe e restituzione della targa al termine dell\u2019impiego.<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Verificate la scadenza annuale dell\u2019autorizzazione con almeno trenta giorni di anticipo.<\/li><li>Confrontate il numero delle autorizzazioni detenute con dipendenti e collaboratori effettivamente attivi.<\/li><li>Aggiornate le deleghe quando cambia il rappresentante legale, il preposto o il rapporto di lavoro.<\/li><li>Conservate per ogni uscita la causale, il veicolo usato, il delegato e il periodo della prova.<\/li><li>Controllate che la polizza collegata all\u2019autorizzazione sia attiva e coerente con l\u2019uso previsto.<\/li><\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando un caso dipende dalla forma societaria, da rapporti di controllo tra aziende o da un provvedimento amministrativo gi\u00e0 ricevuto, serve il confronto con il consulente del lavoro, il commercialista o un\u2019associazione di categoria come FAI, CNA-Fita o Confartigianato Trasporti. La documentazione deve essere costruita sul caso reale, non su un fac-simile trovato online.<\/p>\n\n<figure class=\"is-provider-youtube is-type-video wp-block-embed wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Targa Prova\" width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/uoYEk0_gG8M?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La stessa disciplina organizzativa aiuta a gestire altri costi di flotta. Chi registra con precisione spostamenti e mezzi pu\u00f2 valutare con pi\u00f9 ordine anche pedaggi e dotazioni di bordo, senza confondere il costo operativo di un mezzo di servizio con quello di un veicolo in prova. Una lettura dei <a href=\"https:\/\/cseautotrasporto.it\/blog\/notizie\/telepedaggio-camion-costi\/\">costi del telepedaggio per camion<\/a> \u00e8 utile quando la prova comporta percorrenze frequenti e tracciabili.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Posizionamento_assicurazione_e_controlli_targhe_prova_su_strada\"><\/span>Posizionamento, assicurazione e controlli targhe prova su strada<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il posizionamento della targa \u00e8 un dettaglio che dettaglio non \u00e8. Su un veicolo gi\u00e0 immatricolato, la targa prova va collocata nella parte posteriore. Deve essere visibile senza coprire o rendere illeggibile la targa di immatricolazione e, quando presente, la targa ripetitrice.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le targhe ordinarie non possono essere tolte per fare posto all\u2019autorizzazione di prova. Se il supporto \u00e8 instabile, la targa \u00e8 parzialmente nascosta o l\u2019illuminazione non consente di leggerla, il mezzo offre un motivo immediato per il fermo e per l\u2019approfondimento dei documenti. In un piazzale basta una verifica visiva prima dell\u2019uscita.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Copertura assicurativa e responsabilit\u00e0 del titolare<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La circolare ministeriale precisa che, per i danni causati dal veicolo in prova, risponde in via generale l\u2019assicuratore dell\u2019autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il mezzo \u00e8 gi\u00e0 immatricolato. Questo chiarimento supera le incertezze emerse dopo la pronuncia della Cassazione del 2020, ma non autorizza letture automatiche della polizza.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La compagnia, le condizioni contrattuali e l\u2019attivit\u00e0 concreta devono essere verificate dall\u2019impresa prima dell\u2019uscita. Non basta avere un contrassegno assicurativo collegato alla targa se il percorso, il conducente o la finalit\u00e0 escono dai limiti contrattuali e normativi. Per dubbi su copertura, rivalsa o sinistri gi\u00e0 avvenuti, il riferimento \u00e8 il broker assicurativo o il consulente legale incaricato dall\u2019azienda.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prova non sospende gli altri doveri di sicurezza. Il conducente deve possedere la patente adatta al mezzo. Per un veicolo pesante restano validi gli obblighi legati alla qualificazione del conducente e alla sicurezza dell\u2019attivit\u00e0 svolta. Se durante il tragitto si trasportano merci, persone o attrezzature fuori dalla finalit\u00e0 di prova, il problema non \u00e8 pi\u00f9 soltanto la targa.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come prepararsi a un controllo senza improvvisare<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel controllo stradale la coerenza tra documenti e realt\u00e0 pesa pi\u00f9 di una spiegazione frettolosa. Il personale pu\u00f2 verificare chi guida, chi accompagna, a chi appartiene l\u2019autorizzazione, quale veicolo \u00e8 impiegato e quale motivo giustifica la prova. Se si dichiara un test tecnico, deve esistere una traccia del lavoro tecnico da eseguire o appena eseguito.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mezzo immatricolato con revisione scaduta che circola con targa prova richiede ancora pi\u00f9 precisione. La scheda di officina, la prenotazione della revisione, il rapporto di diagnosi o la documentazione dell\u2019allestimento servono a dimostrare la necessit\u00e0 dello spostamento. Non sostituiscono l\u2019autorizzazione, ma rendono il controllo pi\u00f9 lineare.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina vale sul territorio italiano. L\u2019uso all\u2019estero \u00e8 possibile solo quando esistono accordi di reciprocit\u00e0 tra l\u2019Italia e l\u2019altro Stato. Un veicolo immatricolato all\u2019estero che entra in Italia con targa prova deve utilizzare l\u2019autorizzazione rilasciata dalle autorit\u00e0 del proprio Paese, nei limiti degli accordi applicabili.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo motivo, prima di programmare una dimostrazione oltre confine, va verificata la disciplina del Paese interessato e l\u2019eventuale accordo di reciprocit\u00e0. Per un trasferimento internazionale ordinario non si deve presumere che l\u2019autorizzazione italiana risolva immatricolazione, assicurazione o titolo di circolazione. Le associazioni di categoria possono aiutare a individuare il canale corretto per il caso aziendale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il controllo finale da fare questa settimana \u00e8 concreto. Verificate su ogni autorizzazione la scadenza, la polizza, la delega disponibile e il numero di persone che possono essere legittimamente impiegate. Una targa prova usata per la sua funzione reale sostiene il lavoro dell\u2019impresa; usata come rimedio generico espone conducenti e titolari a contestazioni evitabili.<\/p>\n\n<h3>Una targa prova pu\u00f2 essere montata su un veicolo gi\u00e0 immatricolato?<\/h3>\n<p>S\u00ec. La circolare del MIT del 2 maggio 2024 ammette la circolazione di prova anche per veicoli gi\u00e0 immatricolati in Italia o nazionalizzati, purch\u00e9 siano presenti i documenti di circolazione e lo spostamento abbia una reale finalit\u00e0 di prova, vendita, allestimento o altra attivit\u00e0 ammessa.<\/p>\n<h3>Un autocarro con revisione scaduta pu\u00f2 circolare con targa prova?<\/h3>\n<p>Pu\u00f2 farlo soltanto nell&#8217;ambito della circolazione di prova prevista dalla normativa. La deroga pu\u00f2 riguardare revisione scaduta, esito ripetere, sospensione ai sensi dell&#8217;articolo 80 del Codice della strada o revisione singola pendente, ma non autorizza il normale impiego di trasporto.<\/p>\n<h3>Chi deve essere presente a bordo durante l&#8217;uso della targa prova?<\/h3>\n<p>Deve essere presente il rappresentante legale, il preposto oppure un dipendente delegato. Pu\u00f2 operare anche un collaboratore con contratto di agenzia di almeno dodici mesi e delega, o un dipendente di societ\u00e0 controllata o collegata con delega e collegamento funzionale dimostrabile.<\/p>\n<h3>Il limite di 100 chilometri vale per tutte le targhe prova?<\/h3>\n<p>No. Il limite di 100 chilometri riguarda le imprese che trasferiscono su strada veicoli non immatricolati da o verso aree di stoccaggio. Non \u00e8 una soglia generalizzata per tutte le altre attivit\u00e0 autorizzate alla circolazione di prova.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel 2026 le targhe prova restano uno strumento di lavoro per officine, concessionarie, carrozzerie, costruttori e imprese che movimentano veicoli. Non sono una targa sostitutiva e non trasformano un trasferimento ordinario in una prova tecnica. Il controllo su strada parte dalla stessa domanda: perch\u00e9 quel mezzo sta circolando e chi \u00e8 presente a bordo? 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