L’art.5 del regolamento CE n.1072/2009 impone ai conducenti che non siano cittadini di uno Stato membro l’obbligo di possesso dell’attestato del conducente.
L’attestato del conducente è un documento nominativo che deve essere posseduto esclusivamente dai cittadini extracomunitari che guidano veicoli per il trasporto internazionale di merci su strada. L’attestato del conducente serve a certificare che il conducente che effettua il trasporto sia assunto nello Stato di stabilimento del trasportatore, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, nel caso, contrattuali in materia di condizioni di lavoro e formazione professionale.
L’attestato del conducente è rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente nelle seguenti ipotesi di trasporto internazionale eseguito da cittadino extracomunitario:
- quando lo stesso trasportatore conduce il veicolo, in quanto titolare di impresa individuale ovvero amministratore di società;
- quando il conducente è lavoratore subordinato del trasportatore;
- quando il conducente è alternativamente socio della società di persone del trasportatore, collaboratore familiare del trasportatore, associato in partecipazione del trasportatore, socio lavoratore della cooperativa del trasportatore;
- quando la società di fornitura di lavoro temporaneo che, in esecuzione del relativo contratto, mette il conducente a disposizione del trasportatore.
- una copia rimane presso la sede legale dell’Impresa, ovvero presso la sede operativa dell’Impresa alla quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato. Nell’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, l’attestato del conducente rimane presso la sede operativa dell’Impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta;
- una copia viene consegnata, da parte del datore di lavoro, al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso;
- Infine la terza copia rimane presso la Direzione Provinciale del Lavoro che ha rilasciato l’attestato.
- licenza comunitaria al trasporto internazionale di merci su strada di cui al regolamento (CEE) n 881/92;
- permesso di soggiorno del conducente. Se presentato in copia, dovrà essere esibito in originale all’ufficio competente entro trenta giorni dal rilascio dell’attestato.
- lettera d’assunzione;
- copia timbrata della comunicazione d’assunzione al competente Centro per l’impiego (modello C/Ass);
- libro matricola o documento equipollente;
- busta paga attestante l’ultima retribuzione maturata;
- ultimi due modelli DM 10/2 e relativi versamenti.
- in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro);
- alla scadenza del periodo di validità.